La capacità di agire si sostanzia nella capacità di disporre dei propri diritti e, attraverso la manifestazione di volontà, di assumere impegni giuridicamente rilevanti. Nel caso in cui la capacità d'agire sia esclusa o limitata a causa di alterazioni delle facoltà mentali o di altre menomazioni, intervengono gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.
L'interdizione giudiziale
L'interdizione giudiziale esprime una situazione di incapacità assoluta di un soggetto maggiorenne (o minore emancipato), che può essere pronunciata qualora ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:
- infermità di mente che mini il soggetto nella propria sfera intellettiva e volitiva;
- abitualità della suddetta infermità;
incapacità del soggetto ad attendere ai propri interessi a causa della infermità.
L'interdizione giudiziale assolve ad una funzione protettiva nei confronti dell'infermo e viene pronunciata dal giudice solamente quale extrema ratio, ossia quando non risultino idonei o sufficienti gli altri strumenti di protezione apprestati dall'ordinamento.
Condizione giuridica dell'interdetto giudiziale
L'interdetto versa in una condizione simile al minore d'età, in quanto è soggetto ad un regime di incapacità negoziale assoluto. L'interdetto non può compiere personalmente nessun atto negoziale (nè di ordinaria nè di straordinaria amministrazione). Tali atti sono compiuti da parte di un tutore nominato dal giudice tutelare che agisce in qualità di rappresentante legale in vece e nell'interesse dello stesso. Per il compimento degli atti di cui all'articolo 374 e 375 c.c. è richiesta, altresì, l'autorizzazione da parte del giudice tutelare.
Gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto sono annullabili ed il relativo procedimento può essere promosso entro cinque anni dal loro compimento su istanza dell'interdetto (in questo caso la decorrenza si individua dal momento di cessazione dell'interdizione), o dal tutore.
All'interdetto la legge preclude anche il compimento di alcuni atti personali e personalissimi, quali: il matrimonio (art. 85, comma 1 c.c.), il riconoscimento dei figli naturali (art. 266 c.c.), la possibilità di fare testamento (art. 591, comma 2 n. 2 c.c.).
L'inabilitazione
L'inabilitazione esprime una condizione di incapacità relativa di un soggetto maggiorenne (o minore emancipato) che può essere pronunciata, qualora ricorrano alternativamente le seguenti situazioni:
- infermità di mente il cui stato non sia tanto grave da ricadere nelle condizioni che giustificherebbero l'interdizione;
- prodigalità (ossia l'impulso patologico che incida negativamente sulla capacità del soggetto di valutare la rilevanza economica delle operazioni tali da comportare un danno economico per sè e per la propria famiglia);
- uso abituale di sostanze stupefacenti o alcoliche, tale da comportare un danno per sè e per la propria famiglia;
- sordità o cecità dalla nascita o infanzia se il soggetto non sia dotato di un'educazione adeguata.
Condizione giuridica dell'inabilitato
L'interdetto versa in una condizione analoga all'emancipato, in quanto è soggetto ad un regime di incapacità negoziale relativo. L'inabilitato può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione necessita dell'assistenza di un curatore, munito di previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Il curatore, a differenza del tutore, non si sostituisce all'incapace ma integra la volontà dello stesso.
Gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti dall'inabilitato sono annullabili ed il relativo procedimento può essere promosso entro cinque anni dal loro compimento su istanza dell'inabilitato (in questo caso la decorrenza si individua dal momento di cessazione dell'interdizione), o dal curatore.
L'assistenza del curatore è, altresì, sempre necessaria perché l'inabilitato possa stare in giudizio.
Il procedimento di interdizione giudiziale e di inabilitazione
L'interdizione giudiziale e l'inabilitazione (come anche l'amministrazione di sostegno) rappresentano ipotesi di incapacità di agire giudiziali in quanto derivano da una pronuncia costitutiva dell'autorità giudiziaria. Tale sentenza viene emessa al termine di una procedura attivata su istanza di parte. Legittimati a presentare l'istanza sono il diretto interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore. È necessaria l'assistenza legale. L'istanza può essere avanzata anche dal pubblico ministero.
L'istanza di interdizione o di inabilitazione può essere accolta ovvero rigettata con sentenza. Al fine della pronuncia, non si può prescindere dall'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice, che può interrogare i parenti prossimi, disporre d'ufficio mezzi istruttori ed assumere le necessarie informazioni, può farsi assistere da un consulente tecnico.
Il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato vengono nominati dal giudice scegliendo di norma nell'ambito del nucleo familiare e, in alternativa, tenendo conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
Laddove l'istanza venga accolta, gli effetti dell'interdizione o dell'inabilitazione decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza. La pronuncia di interdizione giudiziale viene poi annotata dal cancelliere nel registro delle tutele e comunicata entro dieci giorni all'ufficiale di stato civile per essere annotata a margine dell'atto di nascita.
Qualora dovessero venire meno i presupposti che hanno determinato l'interdizione o l'inabilitazione queste possono essere revocate con sentenza del Tribunale, i cui effetti si producono dal momento del passaggio in giudicato. Tale sentenza può anche dettare il passaggio dallo stato di interdizione giudiziale a quello di inabilitazione.
L'interdizione legale
L'interdizione legale è prevista dall'art. 32 c.p. quale pena accessoria ad una condanna definitiva all'ergastolo o alla reclusione per reati non colposi per un tempo superiore ai cinque anni.
L'istituto assolve ad una funzione stricto sensu sanzionatoria ed è in grado di colpire soggetti dotati di capacità di agire.
Condizione giuridica dell'interdetto legale
Sul piano patrimoniale la condizione dell'interdetto giudiziale risulta analoga a quella dell'interdetto giudiziale, in quanto allo stesso sono preclusi atti di disposizione patrimoniale di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il regime di annullabilità dei negozi eventualmente compiuti dall'interdetto legale è assoluto, in quanto l'istanza di annullamento può essere proposta da chiunque vi abbia interesse.
Non sono, invece, preclusi all'interdetto legale atti personali e personalissimi.
