La capacità di agire è l'attitudine di un soggetto ad esercitare diritti e assumere obbligazioni. Si acquista con il compimento dei 18 anni e, salvo i casi in cui la legge ne prevede la perdita, perdura sino alla morte
La definizione della capacità d'agire
La capacità di agire consiste nell'idoneità del soggetto a porre in essere autonomamente e personalmente atti negoziali destinati a produrre effetti all'interno della propria sfera giuridica. Detta capacità si identifica con l'idoneità a svolgere l'attività giuridica e a formare fattispecie giuridiche e postula, pertanto, la assunzione da parte del soggetto di una maturità tale da permettergli di comprendere il significato e gli effetti delle proprie scelte negoziali.
Il codice civile all'articolo 2, prevede che "Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa". Si presume, quindi, che, con il compimento del diciottesimo anno di vita, l'individuo sia in grado di compiere negozi giuridici, a meno che non ricorrano condizioni ascrivibili a casi specifici di incapacità di agire.
Incapacità di agire
La capacità d'agire, per regola generale, perdura sino alla morte del titolare, ma ci sono dei casi in cui i maggiorenni la perdono, totalmente o parzialmente, mentre sono ancora in vita.
Si parla, in tal caso, di incapacità d'agire assoluta totale o parziale (o relativa).
Incapacità di agire totale
In particolare sono totalmente incapaci di agire, oltre ai minorenni, gli interdetti (giudiziali), ai quali è quindi precluso il compimento autonomo di qualsivoglia atto giuridico. In questi casi rileva l'istituto della rappresentanza legale.
Incapacità di agire parziale
Sono invece parzialmente incapaci di agire l'inabilitato e il minore emancipato.
Tali soggetti possono compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione hanno bisogno dell'assistenza di un curatore.
La minore età
Il codice civile all'articolo 2 lega la minore età alla incapacità di agire, in forza di una presunzione di inadeguatezza di tale soggetto a disporre dei propri interessi patrimoniali. La condizione che ne deriva è quella in una incapacità negoziale assoluta. Al minore è preclusa la facoltà di compiere in via diretta ed autonoma atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica. Gli atti da lui eventualmente compiuti sono annullabili e possono essere impugnati entro cinque anni dal loro compimento dal rappresentante legale o dal minore divenuto maggiorenne.
Il minore è rappresentato legalmente dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale. Questi devono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente gli atti di straordinaria amministrazione. Per gli atti indicati dagli articoli 374 e 375 c.c. viene, altresì, richiesta la necessaria autorizzazione da parte del giudice tutelare o del Tribunale. Se i genitori del minore sono morti o non possono esercitare la loro responsabilità, il tribunale del circondario nomina un tutore per la gestione del patrimonio del minore. Il tutore necessita sempre di autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
In ogni caso, è concesso al minore di stipulare direttamente i contratti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana.
L'ordinamento riconosce, inoltre, al minore ultrasedicenne una serie di facoltà. Tra queste rientrano la capacità di:
- stipulare in proprio un contratto di lavoro ed assumere diritti ed azioni che dipendano da questo;
- contrarre matrimonio, previa autorizzazione del giudice;
- effettuare riconoscimento del figlio naturale;
- agire per la tutela di opere di ingegno;
- accedere a programmi terapeutici e riabilitativi del tossicodipendente;
- prestare il consenso al trattamento dei dati personali.
L'emancipazione
L'emancipazione rappresenta la condizione che viene acquisita dal minore ultrasedicenne che, autorizzato dal giudice, contrae matrimonio. Tale situazione consente al soggetto di uscire dalla condizione di incapacità negoziale assoluta tipica della minore età a favore di una situazione di incapacità solo relativa analoga a quella del inabilitato.
L'emancipato può compiere infatti autonomamente atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione necessita dell'assistenza di un curatore e dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Gli atti compiuti senza l'assistenza necessaria del curatore sono annullabili. Il ruolo di curatore viene assunto dall'altro coniuge, se maggiorenne, o in alternativa dal soggetto nominato dal giudice tutelare che può essere lo stesso anche per entrambi i coniugi minori.
L'annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio non comportano la perdita dello stato di emancipazione.
L'incapacità naturale
L'incapacità di agire differisce dall'incapacità naturale (anche detta incapacità di intendere e di volere). Con tale espressione si fa riferimento ad una condizione di fatto temporanea o definitiva che impedisce al soggetto autodeterminarsi e dunque di comprendere il significato delle proprie azioni e di esprimere una scelta volontaria e consapevole rispetto al compimento delle stesse. A differenza della incapacità di agire che si presume in presenza delle condizioni indicate dalla legge, l'incapacità naturale deve essere dimostrata in relazione al momento in cui è stato posto in essere l'atto.
L'ordinamento protegge il soggetto che versa in una condizione di incapacità di intendere e di volere, in quanto, ai sensi dell'articolo 428 c.c., è consentito allo stesso (una volta cessata la causa che determinava l'incapacità naturale), ai suoi eredi ed aventi causa di richiedere l'annullamento dell'atto che abbia arrecato grave pregiudizio allo stesso. L'annullamento dei contratti stipulati dall'incapace richiede, quale ulteriore condizione, anche la malafede dell'altro contraente.
