La capacità giuridica

Guida alla capacità giuridica: caratteristiche, modalità di acquisto e di perdita e differenza con la capacità di agire

La capacità giuridica è l'attitudine a essere titolare di diritti e di doveri. Si acquisisce con la nascita e si perde, salvo casi ben determinati, con la morte. Non va confusa con la capacità d'agire che si acquista con la maggiore età.

La definizione di capacità giuridica

La capacità giuridica indica l'idoneità a essere titolare di diritti e di doveri (situazioni giuridiche soggettive attive e passive).

La capacità giuridica esprime una condizione giuridicamente rilevante che l'ordinamento riconosce direttamente ed immediatamente ad ogni persona fisica vivente in quanto tale; essa postula l'attitudine di ogni individuo ad essere parte di rapporti giuridici.

L'idoneità è formalizzata nell'articolo 1 del Codice Civile che, in qualità di norma generale, individua il momento dell'acquisizione della stessa con la nascita. Al primo vagito, il bambino è già considerato capace di essere titolare di rapporti giuridici. Si tratta nei fatti di una concreta attuazione dell'art. 3 della Costituzione in cui si sancisce il principio di uguaglianza dato che la capacità giuridica è riconosciuta a tutte le persone fisiche. Inoltre, il combinato disposto con l'articolo 2 e 22 Cost. integra una copertura costituzionale alla norma contenuta nel Codice Civile (articolo 1, comma 1), nei fatti impedendo al legislatore di modificare il dettato normativo anche per motivi religiosi o politici.

La dottrina è solita distinguere il concetto di capacità giuridica da quello di soggettività giuridica. Quest'ultima indica una posizione giuridicamente rilevante dell'individuo che diviene destinatario di interessi tutelati da parte dell'ordinamento e, al pari della capacità giuridica, rappresenta qualifica intrinseca del soggetto.

La capacità giuridica assume portata generale anche se la legge individua alcune ipotesi di incapacità speciali. Si tratta di situazioni in cui, oltre alla nascita, solo richiesti altri presupposti, la mancanza dei quali produce la nullità del negozio eventualmente compiuto. Dette incapacità si distinguono in assolute e relative, a seconda che al soggetto sia precluso quel dato tipo di rapporto nei confronti di chiunque o solo verso taluni soggetti. 

La nascita e la morte

La nascita e la morte rappresentano fatti giuridici o eventi determinanti ai fini dell'acquisizione e della perdita della capacità giuridica.

Con la nascita, concetto differente dalla vitalità, si fa riferimento alla separazione del feto dal corpo materno e, insieme, all'inizio della respirazione polmonare. Non è importante il tempo in cui il soggetto resti in vita: avvenuto l'evento nascita, per il codice civile il soggetto è titolare di diritti anche personalissimi. Ne consegue che una morte neonatale lascerebbe comunque spazio a una successione ex lege.

Si ha morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo secondo la disciplina contenuta nella legge n. 578/1993. La legge ammette anche i casi di scomparsa (nomina di un curatore per l'amministrazione del patrimonio), assenza (dopo due anni dalla scomparsa) e morte presunta (dichiarabile dal Tribunale dopo 10 anni dalla scomparsa). Inoltre, qualora sorgano dubbi circa il momento di verificazione della morte rispetto a più persone che abbiano perso la vita per effetto di un medesimo evento fatale (ad esempio incidente stradale) si applica la presunzione di commorienza di cui all'articolo 4 c.c., secondo cui tutte si presumono morte nello stesso momento. 

Il concepito

Per effetto dell'articolo 1 c.c. anche il concepito può essere destinatario dei diritti riconosciuti dalla legge, il cui esercizio ed effettività viene, tuttavia, subordinato alla nascita. L'evento nascita, da cui si fa discendere l'acquisizione della capacità giuridica, rappresenta condizione sospensiva per l'operatività dei poteri e delle facoltà che la norma riconosce in via potenziale al concepito. 

La condizione giuridica del concepito rappresenta da sempre tema di dibattito e di discussione da parte della giurisprudenza. Sul punto possono individuarsi due orientamenti distinti. Secondo un primo indirizzo il concepito, pur non potendo essere dotato di capacità giuridica, assume la qualifica di soggetto giuridico. A lui l'ordinamento ascrive la titolarità di interessi protetti, che possono essere azionati solo con la nascita. L'orientamento citato è stato fortemente criticato da un indirizzo giurisprudenziale più recente che ha individuato una contraddizione intrinseca nella scelta di produrre una scissione temporale tra il momento di assunzione della titolarità di diritti e quello di esercizio degli stessi. Secondo tale ricostruzione, l'espressione di soggettività giuridica risulta funzionale all'imputazione di situazioni giuridiche ma non alla tutela di interessi protetti. Ad avviso della giurisprudenza maggioritaria sarebbe, pertanto, più opportuno considerare il concepito come oggetto di tutela necessaria da parte dell'ordinamento (Cass. n. 25767/2015).

Tra i diritto che la legge riconosce al nascituro, in quanto centro autonomo di interessi, rientrano: il diritto alla salute, all'onore, alla reputazione, alla integrità psico-fisica.
Da molto tempo la Cassazione ha riconosciuto (cfr. per tutte Cass. n. 14488/2004) il diritto del nascituro a nascere sano come estensione del diritto alla salute disposto nella Costituzione all'articolo 32 - e come previsto nella legge n. 405/1975; al tempo stesso, però, non si può riconoscere un diritto a non nascere perché altrimenti sarebbe affidata al concepito una capacità giuridica che espressamente l'articolo 1 del Cc fa emergere con la nascita. Altresì, il diritto a nascere (diritto alla vita) non assume valore di diritto autonomo e, pertanto, non può essere azionato in giudizio. 

La capacità giuridica della persona giuridica

Altro soggetto del diritto titolare di capacità giuridica è la persona giuridica, intesa come centro autonomi di interessi, costituito da una pluralità di persone fisiche e beni unite per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

Tradizionalmente, si distinguono tra loro per la qualità della capacità giuridica in enti pubblici (interessi pubblici) e enti privati (associazioni, fondazioni e società), con finalità privatistiche che ammettono il lucro. La titolarità di capacità giuridica in questo caso è originata con l'atto costitutivo, che di noma ha forma di atto pubblico, e si estingue al momento del suo scioglimento.

Gli enti di fatto non hanno personalità giuridica ma si ritiene sussista comunque la capacità giuridica, seppur limitata, quando sia evidente la distinzione tra l'ente e le persone che ne fanno parte (come nel caso dei sindacati e dei partiti politici).

La differenza con la capacità di agire

La capacità di agire, definita dall'articolo 2 del Codice Civile, si sostanzia nella attitudine ad avviare azioni per modificare la propria situazione giuridica attraverso atti giuridici: una capacità che si acquista al compimento del diciottesimo anno di età, perché con la maggiore età si ritiene che il titolare di diritti possa validamente disporne.

Sono essenzialmente due le differenze tra capacità giuridica e di agire:

  • la rappresentanza, per cui chi versa in una condizione di incapacità speciale non può essere sostituito da nessuno nel compimento degli atti mentre chi è incapace di agire può avvalersi dell'istituto della rappresentanza e affidarsi a un altro soggetto che agisca in sua vece;

  • la cessazione: nel caso della capacità giuridica si pone in sovrapposizione alla morte; per la capacità di agire sono ammesse anche la cessazione per sentenza di interdizione, di inabilitazione, per condanna penale, per fallimento.