Aspetti delle imposte e delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, non solo per i contribuenti che necessitano di acquistare una abitazione principale, ma anche per i giovani under 36

Vademecum delle Entrate

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Novità in arrivo dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda il bonus prima casa. Le Entrate hanno pubblicato una guida (in allegato) per spiegare i contribuenti come funziona il bonus per la prima casa nel 2022, nella quale vengono illustrati i vari aspetti delle imposte e delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, non solo per i contribuenti che necessitano di acquistare una abitazione principale, ma anche per i giovani under 36 (vedi anche Bonus affitto giovani e prima casa: le novità fiscali).

La guida è indirizzata agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attivita? commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra "privati" sia a quelle tra imprese e privati.

Innanzitutto, viene descritto il trattamento tributario riservato all'acquisto di un'abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici "prima casa".

Particolare attenzione e? dedicata al sistema del "prezzo-valore". Non tutti forse sanno che, in base a questa regola: la tassazione dell'atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell'immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato; viene limitato il potere di accertamento di valore dell'Agenzia delle entrate; spetta per legge una riduzione degli onorari notarili.

Nella prima parte della guida, inoltre, sono fornite indicazioni utili da seguire prima di procedere all'acquisto. Un capitolo della pubblicazione e? dedicato alle recenti agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con eta? inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della "prima casa" tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Bonus prima casa under 36, requisiti

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Per favorire l'autonomia abitativa dei giovani di eta? inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto "Sostegni bis") ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l'acquisto della "prima casa".

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto "Sostegni bis". Ecco i benefici: per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale; per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta al venditore.

Il credito d'imposta puo? essere:

- portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

- utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato;

- utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo "6928" (istituito con la risoluzione n. 62/2021).

Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che: non hanno ancora compiuto i 36 anni di eta? nell'anno in cui l'atto e? stipulato; hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

L'ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all'Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Acquisto casa: le imposte e le agevolazioni

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Per gli atti stipulati nel 2021, l'ISEE e? riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l'ISEE e? quello del 2020. L'ISEE ordinario ha validita? a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell'anno a cui fa riferimento.

Se la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare e? significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria e? consentito far ricorso all'ISEE corrente.

Si tratta dei casi: di sospensione, riduzione o perdita dell'attivita? lavorativa; di interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari; di diminuzione (rispetto all'ISEE ordinario) superiore al 25% del reddito familiare complessivo; di diminuzione (rispetto all'ISEE ordinario) superiore al 20% della situazione patrimoniale.

L'ISEE corrente, a differenza di quello ordinario, in caso di variazione della sola componente reddituale, ha una validita? ridotta (sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU). Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, o di entrambe le componenti reddituale e patrimoniale, ha validita? fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

In ogni caso, se intervengono variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Per informazioni piu? dettagliate in merito all'ISEE corrente si veda il messaggio INPS n. 3155 del 21 settembre 2021.

I requisiti sopra indicati vanno ad aggiungersi a quelli gia? stabiliti per usufruire dell'agevolazione "prima casa" (descritti nel capitolo 4). In sintesi, e? necessario che l'acquirente: abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel Comune in cui si trova l'immobile.

Il "nucleo familiare", ai fini ISEE, e? costituito (ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo.

Come chiarito nella circolare n. 12/2021 dell'Agenzia delle entrate, l'ISEE si applica anche agli atti di compravendita soggetti a Iva dichiari, nell'atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprieta?, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui e? situato l'immobile da acquistare dichiari, nell'atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprieta?, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta? su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni "prima casa". In caso contrario, e? necessario vendere l'immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Bonus prima casa under 36, requisiti oggettivi

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Con riferimento agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni "prima casa".

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

- A/2 (abitazioni di tipo civile)

- A/3 (abitazioni di tipo economico)

- A/4 (abitazioni di tipo popolare)

- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)

- A/6 (abitazione di tipo rurale)

- A/7 (abitazioni in villini)

- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. L'acquisto della pertinenza puo? avvenire contestualmente a quello dell'abitazione principale, o anche con atto separato, purche? stipulato entro il termine di validita? temporale dell'agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti. Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l'acquisto di un'abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprieta? (o quota di comproprieta?), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprieta?, usufrutto, uso, abitazione).

Scarica pdf Guida Acquisto Casa imposte e agevolazioni

Foto: 123rf.com
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