L'Istituto chiarisce che, sulla rata in pagamento nel mese di marzo si e? provveduto all'applicazione delle modifiche alla tassazione previste dalla legge di Bilancio 2022, che sono state riviste le detrazioni per i figli a carico

Inps, applicazione della tassazione sulle pensioni

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Arrivano dall'Inps i chiarimenti sulle novità relative ai pagamenti pensioni marzo 2022: dovute agli effetti della riforma IRPEF, all'introduzione dell'assegno unico e l'applicazione dell'indice di perequazione che mutano gli importi. In particolare, è la circolare Inps del 28 febbraio 2022, n. 33 (in allegato) a definire le lavorazioni effettuate sulle pensioni in pagamento nel mese di marzo 2022 per adeguarle alle novità legislative recentemente introdotte. In particolare, gli adeguamenti riguardano:

- l'applicazione delle modifiche alla tassazione sulle pensioni, come previste dalla legge di bilancio 2022;

- l'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 in materia di Assegno unico per i figli;

- l'applicazione del coefficiente di perequazione ;

- il massimale della retribuzione pensionabile 2022 e i limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità.

La circolare presenta anche le tabelle aggiornate con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo dell'anno 2022.

Inps, le novità sulle detrazioni

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Nello specifico, per la rata di marzo 2022 delle pensioni, è previsto

- il mantenimento del riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di eta? pari o superiore a 21 anni;

- la revoca le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili;

- la revoca le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli minori di 3 anni;

- la revoca le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con piu? di tre figli;

- la revoca le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico.

In considerazione delle condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazione.

Maggiorazione Anf e novità su assegni familiari

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Altra conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni:

- riconoscimento delle maggiorazioni degli ANF dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022;

- cessazione, dal 1° marzo 2022, dell'erogazione delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell'Assegno unico e universale.

Saranno ancora essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di eta? inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta?, qualora si trovino, a causa di infermita? o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta permanente impossibilita? di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Limiti di reddito

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I limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonche? per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell'importo aggiuntivo, saranno adeguati in occasione dell'aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2023, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

Nel caso delle pensioni con decorrenza nell'anno 2022 le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate sulla base delle nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili rideterminate con l'applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica dell'1,90%.

Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la determinazione della Retribuzione Media Settimanale (RMS) relativa alle anzianita? maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) e alle anzianita? maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B).

Scarica pdf circolare Inps n. 33/2022

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