Le sanzioni amministrative arrivano fino al 200%, a cui si può aggiungere una condanna penale. I controlli delle entrate sulle istanze per il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto sostegni

Fondo perduto, i controlli delle Entrate

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Arrivano i contributi a fondo perduto del decreto sostegni, in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il provvedimento definisce il contenuto dell'istanza, il metodo per effettuare il calcolo necessario a presentare la domanda per il contributo, le modalità e i termini di trasmissione della stessa, le modalità di erogazione del contributo, le attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, la restituzione del contributo non spettante e infine il trattamento dei dati personali.

Dopo aver erogato il contributo l'Agenzia delle entrate fa dei controlli sui dati fiscali delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA e delle dichiarazioni IVA (vedi anche Fondo perduto: come fare domanda per i contributi).

Fondo perduto, le sanzioni

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Se dai controlli emerge che il contributo in realtà non spetta, l'Agenzia procede al recupero e all'applicazione delle relative sanzioni, fermo restando il reato d'indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato come previsto dall'art. 316 ter c.p. Il soggetto che ha percepito le somme non dovute può comunque procedere anche alla restituzione spontanea delle stesse, comprese le sanzioni in misura ridotta, utilizzando a tale fine il modello F24. Le sanzioni amministrative arrivano fino al 200%, a cui si può aggiungere una condanna penale (con pena fino a 3 anni di reclusione, oppure se l'importo è sotto i 4.000 euro, una sanzione fino 25.822 euro).

Fondo perduto, trasmissione dell'istanza ed erogazione contributo

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L'istanza può essere trasmessa tramite i canali telematici dell'Agenzia o dall'area riservata "Fatture e Corrispettivi" dal richiedente o da un intermediario autorizzato che deve dichiarare di aver ricevuto delega apposita. Le istanze possono essere inoltrate a partire dal 30 marzo 2021 fino al 28 maggio 2021. Nel lasso di tempo è possibile correggere eventuali errori o rinunciare all'istanza già presentata. dopo che è stata inoltrata l'istanza viene rilasciata una prima ricevuta che attesta la presa in carico. In seguito l'Agenzia procede ai dovuti controlli dell'istanza e se sono presenti i requisiti richiesti dalla legge allora comunica il mandato di pagamento nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito." Se invece dai controlli il soggetto non presenta i requisiti per il contributo l'Agenzia comunica le ragioni del rigetto sempre nella suddetta area riservata. Il contributo viene erogato sul conto corrente del richiedente con accredito sull'Iban indicato nell'istanza. Se il richiedente decide per il credito d'imposta il contributo esso può essere fruito solo in compensazione.


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