Il decreto Pasqua prevede smart working, bonus baby-sitting e congedi per i genitori lavoratori (dipendenti e autonomi) che hanno i figli a casa da scuola

Decreto Pasqua: nuovi aiuti per i genitori che lavorano

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Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo è stato pubblicato il decreto legge n. 30/2021 (sotto allegato) contenente nello specifico le "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena."

Un intero pacchetto di misure dedicato ai genitori che lavorano e che in questo periodo devono affrontare ancora tutte le difficoltà legate alla necessità di conciliare il lavoro con la presenza dei figli a casa, a causa della chiusura delle scuole.

Misure adottate, come prevede lo stesso decreto, a causa "dalla straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione da SARS Covid-19, nonché alla durata della quarantena del figlio." Il tutto, nel limite di spesa stanziato per il 2021 pari a 282,8 milioni di euro.

Dal 15 marzo più della metà delle Regioni italiane infatti sono passate in zona rossa, con conseguente chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, dagli asili nido alle scuole superiori. Per i genitori di questi minori il Governo ha deciso d'intervenire con bonus baby-sitting congedi e smart-working. Vediamo tutto in dettaglio.

Smart-working per i genitori di figli minori di anni 16

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I lavoratori dipendenti, genitori di figli di età inferiore ai 16 anni e conviventi, possono, in alternativa all'altro genitore, svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità smart-working per tutto il periodo di durata:

  • della sospensione dell'attività didattica in presenza;
  • della quarantena a cui è stato sottoposto il figlio, se disposta dal dipartimento dell'Asl territorialmente competente;
  • dell'infezione da Sars Covid-19 del figlio.

Congedi per i genitori di figli minori di anni 14

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Quando non è possibile svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile il dipendente, genitore del figlio di età inferiore ai 14 anni e convivente, in alternativa all'altro genitore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  • alla durata della sospensione dell'attività didattica a scuola, ossia in presenza;
  • a quella della quarantena del figlio;
  • all'infezione da Sars Covid-19 della prole.

Possono beneficiare del congedo anche i genitori di figli disabili, quando la condizione di gravità è accertata ai sensi della legge n. 104/1992 nei seguenti casi:

  • quando è stata sospesa anche per loro l'attività didattica a scuola (di ogni ordine e grado);
  • a causa della chiusura dei centri diurni frequentati dagli stessi.

Quando il lavoratore fruisce del congedo ha diritto a un'indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata ai sensi dell'art. 23 dlgs n. 151/2001), ma il periodo non è coperto dalla contribuzione figurativa.

I congedi parentali previsti e disciplinati dagli articoli 32 e 33 del dlgs n. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" di cui hanno fruito i genitori lavoratori dal primo gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021, data di entrata in vigore di detto decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, quarantena del figlio o infezione da Sars Covid-19, possono essere convertiti su domanda nei congedi visti sopra, con diritto all'indennità. In questo caso però non sono conteggiati e considerati come congedi parentali.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni è prevista la possibilità, sempre in alternativa all'altro genitore e sempre se non sia possibile svolgere l'attività in modalità smart working, di astenersi dal lavoro In questo caso però senza diritto all'indennità né riconoscimento della contribuzione lavorativa, ma con la tutela del divieto di licenziamento e del diritto di conservare il proprio posto di lavoro.

Bonus baby sitting per autonomi, sanitari e addetti alla sicurezza

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Tutele particolari per le partite Iva e per chi lavora nei settori collegati all'emergenza epidemiologica. L'art. 2 al comma 6 è infatti dedicato alle seguenti categorie:

  • iscritti alla gestione separata Inps;
  • lavoratori autonomi;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza Covid-19;
  • dipendenti del settore sanitario, sia esso pubblico che privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico e di radiologia medica, operatori socio - sanitari).

Questi lavoratori, se genitori di figli conviventi di età inferiore ai 14 anni, possono scegliere di utilizzare uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per un valore massimo settimanale di 100 euro. Bonus che possono essere utilizzati nei casi visti sopra, ovvero se i figli sono a casa da scuola, se sono malati di Covid-19 e se sono in quarantena.

Il bonus viene erogato sul libretto di famiglia direttamente al richiedente anche quando è comprovata l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, a quelli socio-educativi territoriali, a quelli con funzione educativa e ricreativa e infine ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Quello per i servizi integrativi per l'infanzia però non è compatibile con quello per il nido.

Il bonus spetta anche agli autonomi che non sono iscritti all'Inps, ma in questo caso è dovere delle casse previdenziali a cui sono iscritti comunicare il numero di bonus disponibili.

Attenzione però, il bonus baby-sitting può essere fruito solo se l'altro genitore non beneficia delle tutele viste sopra per i dipendenti, ossia del congedo o dello smart working.


Scarica pdf DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30

Foto: 123rf.com
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