A seguito dell'approvazione del decreto legislativo che introduce la mediazione nel nostro ordinamento (con il d.lgs. 28/2010, "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"), il 21 marzo 2011, la mediazione obbligatoria è per entrata in vigore come espressamente prevedeva il provvedimento legislativo differendo l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria
di un anno, rispetto alla mediaizone facoltativa, già in vigore dall'anno scorso. Prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 (che attua l'art. 60 della legge 69/2009), la mediazione dovrà essere esperita a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, in materia condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato
, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. È bene precisare che, per permettere un avvio del meccanismo della mediazione graduale, l'obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012. In ogni caso, è fatta salva la possibilità, di richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti o comunque indilazionabili. Con la nuova normativa, sorgerà inoltre in capo all'avvocato, l'obbligo di informare il suo assistito della possibilità di ricorrere alla mediazione: nel caso in cui il difensore non adempia a quest'obbligo, il contratto
sarà annullabile sulla base di questa violazione. Ci saranno poi incentivi fiscali (ad esempio esenzione dall'imposta di bollo). La mediazione facoltativa, e cioè la mediazione esperibile nel caso in cui si controverta su diritti disposnibili, così come prevista dall'art.2 del decreto legislativo n. 28, è già entrata in vigore il 20 marzo 2010.

Mediazione: obbligatoria, facoltativa e demandata

La mediazione può essere obbligatoria, facoltativa e demandata: oltre al primo caso, previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, entrato in vigore lo scorso 21 marzo, in cui la mediazione in alcune materie elencate nella disposizione citata, diventa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, negli altri casi, si avrà mediazione facoltativa quando, nelle altre controversie, diverse da quelle elencate, verrà scelta dalle parti, a patto che si tratto sempre di diritti disponibili. Nell'altro caso, e cioè nel caso della mediazione demandata, è il giudice, a cui le parti si siano già rivolte, che invita le parti al previo tentativo di mediazione.

Che cosa è la mediazione?

Si tratta di un'attività professionale svolta da un soggetto terzo e imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Dove si svolge?

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati,approvato dal Ministero della giustizia. L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia.

Come si svolge?

La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia. L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte. Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di quattro mesi, Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una dello parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni. La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all'avvio della causa in tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

Vedi su questo argomento:
- Decreto legislativo del n.28 del 4 marzo 2010 - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
- Legge 69/2009
La precedente guida online sulla La mediazione civile

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