Dopo l'approvazione definitiva al Senato, è legge il d.d.l. che esclude il rito abbreviato per le ipotesi di reato punite con la pena dell'ergastolo

di Lucia Izzo - L'Assemblea di Palazzo Madama, con 168 voti favorevoli, 48 contrari e 43 astensioni, martedì 2 aprile, ha approvato in via definitiva il ddl n. 925 sul giudizio abbreviato (qui sotto allegato).


Diventa dunque legge il provvedimento, già approvato dalla Camera lo scorso 6 novembre (leggi Ergastolo: stop al rito abbreviato), che introduce l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.


Le nuove disposizioni si applicheranno ai soli fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge.


Rito abbreviato: le modifiche al codice di procedura penale

[Torna su]

Il testo reca diverse modifiche al codice di procedura penale

, in primis all'art. 438 in materia di presupposti del giudizio abbreviato. Il nuovo comma 1-bis afferma, a chiare lettere, che "Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo", tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, quelli di devastazione, saccheggio, strage, omicidio aggravato, oltre alle ipotesi aggravate di sequestro di persona.

Vai alla guida Il giudizio abbreviato

Qualora il giudice si trovi innanzi una richiesta di rito abbreviato nei procedimenti instaurati per uno di questi delitti, non potrà far altro che dichiararne l'inammissibilità. Ciononostante, l'imputato potrà riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare (cfr. artt. n. 421 e 422 c.p.p.).

Inoltre, secondo il nuovo comma 6-ter, qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del suddetto comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2, del codice di rito.

Ritorno al procedimento ordinario

[Torna su]

A seguire, attraverso una modifica dell'art. 441-bis c.p.p. (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato), si prevede la possibilità di tornare al procedimento ordinario nei casi in cui, a seguito di un successivo aggravamento del quadro accusatorio e di contestazioni da parte del PM, si proceda per delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

In tali casi, il giudice revocherà, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fisserà l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.

Le conseguenze della derubricazione

[Torna su]

Disciplinate anche le conseguenze derivanti dalla situazione inversa della derubricazione, ovvero nel caso in cui si proceda per un delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dia al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato.

In tal caso, il decreto che dispone il giudizio conterrà anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458 del codice di rito.

Scarica pdf Legge Inapplicabilità abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: