L'Agcom chiede agli operatori di posticipare l'emissione delle fatture in modo da sottrarre i giorni pagati indebitamente in più per via della fatturazione a 28 giorni

di Gabriella Lax - Posticipare l'emissione della prossima fattura di un numero di giorni uguale a quelli indebitamente erosi per via del passaggio alle bollette a 28 giorni, a partire dal 23 giugno 2017. E' quanto richiede l'Agcom con diverse diffide (ma uguali nel contenuto) a Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre pubblicate il 14 marzo scorso sul sito istituzionale.

Una sorta di "sconto" in bolletta, dunque, a partire dalla prima fattura utile, per rifondere gli utenti di quanto pagato in più e per non mettere a repentaglio i bilanci delle compagnie.

Fatturazione a 28 giorni, Agcom chiede lo sconto in bolletta

Nelle delibere nei confronti di Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, l'Agcom puntualizza che la data di decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese «dovrà essere posticipata per un numero di giorni pari a quelli erosi in violazione della delibera n. 121/17/CONS, relativa al 15 marzo 2017, in modo da non gravare gli utenti dei costi derivanti dalla abbreviazione del ciclo di fatturazione».

Le delibere di diffida dell'Autorità, assunte lo scorso 1 marzo 2018, sono state pubblicate sul sito istituzionale Agcom, il 14 marzo 2018.

Come avverrà lo sconto in bolletta

Il calcolo dello sconto avverrà sulla base del numero dei giorni oggetto della rimodulazione, sottraendo un numero di giorni pari a quelli erosi, mese dopo mese, con il sistema di pagamento a 28 giorni.

Lo "specchietto" esempio è illustrato dalla stessa Agcom che spiega come già dal 23 giugno 2017, gli operatori avrebbero dovuto adeguarsi alla fatturazione a ciclo mensile, per cui una fattura decorrente dal 23 giugno avrebbe dovuto coprire il periodo fino al 22 luglio successivo. Applicando, dunque, il calcolo quadri-settimanale, il periodo fatturato si sarebbe fermato al 20 luglio, con una erosione di 2 giorni; il successivo periodo di decorrenza avrebbe dovuto essere quello dal 23 luglio al 22 agosto; invece, sempre in base al calcolo quadrisettimanale, la decorrenza avrebbe riguardato il periodo dal 21 luglio al 17 agosto, con una erosione di 3 giorni sul singolo ciclo di fatturazione e di 5 sul totale dei due cicli di fatturazione. E così via.

Rimborsi fatturazione a 28 giorni, parola al Tar: le precisazioni Agcom

Sul fronte rimborsi, peraltro, arriva la smentita dall'Agcom, la quale ci tiene a puntualizzare, con riferimento ad alcuni articoli di stampa, che "nelle delibere assunte (112, 113, 114, 155/18/CONS) e pubblicate sul proprio sito web viene chiaramente indicato che la decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della cadenza mensile dovrà essere posticipata di un numero di giorni corrispondente a quelli indebitamente erosi a causa del passaggio alla fatturazione a 28 giorni, a partire dal 23 giugno 2017, ovvero dalla data successiva di sottoscrizione del contratto". Non risponde, invece, a verità quanto riportato circa l'esistenza di "un limite massimo di 15 giorni per il reintegro spettante agli utenti".

Restano ovviamente impregiudicati i rimborsi spettanti agli utenti che risulteranno aver cambiato operatore alla data del 23 giugno 2017, chiarisce ancora l'autorità, su cui però dovrà pronunciarsi il TAR del Lazio all'udienza del prossimo 31 ottobre.

Leggi anche: Bollette a 28 giorni: la sentenza del Tar sui rimborsi


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