L'istituto adotta il criterio di competenza per verificare il requisito reddituale correlato alle prestazioni agli invalidi civili

di Lucia Izzo - Con il messaggio n. 3098/2017 (qui sotto allegato), l'Inps ha reso più semplice l'ottenimento delle prestazioni correlate all'assegno di invalidità civile, stabilendo l'adozione del criterio di competenza, non più di quello di cassa, nella verifica del requisito reddituale richiesto per le prestazioni agli invalidi civili.

L'Istituto accoglie l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto e supera la distinzione che veniva operata tra assegno sociale Inps e prestazioni di invalidità civile, di fatto semplificando il riconoscimento delle predette legate al reddito.

Fino allo scorso 25 luglio, infatti, l'Istituto utilizzava il criterio di competenza solo per l'assegno sociale, mentre per le seconde venivano calcolati e valutati gli arretrati incassati dal richiedente in un determinato anno a mezzo del criterio di cassa: si tratta di una novità che si estende anche a tutte le situazioni pendenti per i ricorsi, che saranno chiuse in forza del nuovo principio (per approfondimenti: Invalidi civili: nuove regole).

La posizione dell'Inps e quella della giurisprudenza

Nel fornire istruzioni sulla normativa vigente riguardante la verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la Circolare Inps 126/2016 aveva operato la summenzionata distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile stabilendo che, in mancanza di diversa previsione di legge, per le seconde andava adottato il criterio di cassa.

In sostanza, ciò significava che, per la determinazione del limite reddituale, si dovevano computare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall'anno di competenza.

Una posizione da cui è scaturito un contenzioso giudiziario sul quale si infine espressa la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 12796/2005), precisando che, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, per la determinazione del limite reddituale, "devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza".

Il messaggio del 25 luglio 2017: istruzioni operative

Finalmente, con il messaggio pubblicato lo scorso 25 luglio, l'Inps recepisce la lettura del Supremo Collegio nomofilattico, dopo aver acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, disponendo il calcolo degli arretrati in base ai ratei maturati in ciascun anno di competenza (e non del loro importo complessivo) per il computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile.

Le sedi territoriali, nell'applicazione della disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.

Soluzione positiva anche per le istanze avanzate prima della pubblicazione del messaggio, in particolare per coloro che avevano richiesto prestazione di invalidità civile e se l'erano visti respingere per applicazione del criterio di cassa.

L'orientamento accolto, infatti, andrà applicato anche agli istanti che, secondo il criterio più favorevole al beneficiario, avrebbero dovuto aver diritto alla prestazione.

In particolare, per le domande respinte su cui penda istanza di autotutela (domanda di riesame), la Sede dovrà accogliere l'istanza, mentre per quelle per cui pende ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta, la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela.

Se, invece, il ricorso presentato al Comitato Provinciale è stato accolto, ma il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione, dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l'istanza in autotutela.


INPS, messaggio 3098/2017

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