Dal 1° febbraio sino al 31 dicembre le lavoratici interessate potranno richiedere il godimento del bonus in alternativa al congedo parentale
di Valeria Zeppilli - Dal 1° febbraio scorso, la possibilità di richiedere il contributo all'Inps per il pagamento di asilo nido o baby sitter è di nuovo realtà: si sono aperti, infatti, i termini per presentare le relative domande.

Si tratta, si ricorda, di un bonus del quale è possibile beneficiare negli undici mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, e che, introdotto in via sperimentale per il triennio 2012-2015, è stato prorogato dalla Legge di stabilità 2016 anche per il nuovo anno.

Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 31 dicembre o, se precedente, all'esaurimento dei 20 milioni di euro di fondi a disposizione per il finanziamento.

Si precisa, a tal proposito, che l'importo massimo del contributo per asilo nido o servizi di baby sitting è di 600 euro mensili per sei mesi.

Le domande vanno presentate all'Inps attraverso i servizi telematici presenti nel canale web al quale il cittadino può accedere con pin dispositivo o anche per il tramite dei patronati.

Occorre essere in possesso dell'Isee e fornire una serie di informazioni.

In particolare vanno indicati: i dati anagrafici del bambino; l'eventuale data di adozione e di ingresso in famiglia e, sempre in caso di adozione o affidamento, l'eventuale data di ingresso in Italia e i dati relativi alla trascrizione del provvedimento di adozione internazionale; la data dell'ultimo giorno di congedo di maternità

e l'eventuale periodo di congedo parentale eventualmente già fruito relativi al figlio per il quale si chiede il beneficio; i dati del datore di lavoro e quelli relativi al proprio inquadramento contrattuale; i dati anagrafici del padre, il tipo di rapporto di lavoro di quest'ultimo e il codice fiscale del suo datore di lavoro; i periodi di congedo parentale eventualmente fruiti dal padre con riferimento al figlio per il quale si chiede il beneficio, con dettaglio del datore di lavoro presso il quale tali periodi sono stati fruiti.

Ricordiamo infine che a poter godere del beneficio sono le lavoratrici dipendenti, quelle parasubordinate e quelle iscritte alla gestione separata Inps. Restano escluse, invece, le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale e, in attesa dell'apposito decreto, le autonome.

Non possono godere del beneficio, poi, neanche le lavoratrici in fase di gestazione né quelle che per il medesimo figlio usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità o risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati.

Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: