Con la sentenza n.10336, depositata il 5 maggio 2009, la Corte di Cassazione ha stabilito che può essere rimborsata alla parte vincitrice della causa, l'Iva che è stata anticipata al legale di fiducia a norma dell'art.18 del D.P.R. n.633/1972. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, l'azienda Unità Sanitaria Locale n.3 di Catania aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza
con cui il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione dell'Asl a decreto ingiuntivo per il recupero delle spese processuali di un farmacista. La Corte ha disatteso l'unico motivo con cui l'Asl ha proposto il ricorso (deducendo la violazione dei principi informatori relativi in materia dell'imposta Iva, e censurando la decisione del giudice di pace laddove aveva ritenuto dovuto alla parte soccombente l'importo Iva a favore del Procuratore della parte vittoriosa) e, in particolare, ha stabilito che "nel caso in cui sia proposto il ricorso per Cassazione
avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, non configura la violazione dei principi informatori della materia la denuncia degli inconvenienti pratici relativi all'osservanza di specifici criteri da adottare nella liquidazione delle spese processuali". "In ogni caso, - continuano i giudici di legittimità - la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art.91, comma primo, cod. proc. civ. consegue al pagamento degli onorari al difensore".

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