L'art. 8 del dlgs n. 509/1988 prevede che la pensione d'inabilità civile spetti dai 18 ai 65 anni, compiuta questa età in sostituzione viene riconosciuta la pensione sociale

Compiuti i 65 anni stop alla pensione d'invalidità civile, scatta la sociale

Con l'ordinanza n. 3011/2023 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce il principio secondo cui la pensione d'inabilità e d'invalidità civile non possono essere riconosciute a soggetti la cui condizione d'invalidità si perfezioni dopo i 65 anni di età e che presentino domanda per il riconoscimento delle misure una volta compiuta questa età. A chi ha già compiuto i 65 anni di età la legge riconosce il beneficio alternativo della pensione sociale, anche come misura sostitutiva dei trattamenti pensionistici per l'invalidità di cui il soggetto benefici già.

Questa regola, spiega la Cassazione, è enunciata espressamente dall'art. 8 del decreto legislativo n. 509/1988 che così dispone: "1.La pensione d'inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente. 2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' corrisposta, da parte dell'I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.3. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam".

La decisione prende le mosse da un ricorso con il quale una signora aveva richiesto l'accertamento, previa CTU, per l'assegno d'invalidità, che il Tribunale respingeva e che la corte di Appello riconosceva.

Decisione poi impugnata dall'INPS in Cassazione perché il beneficio era stato erroneamente riconosciuto in favore della signora nonostante la stessa avesse già compiuto 65 anni di età.

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