I limiti di impignorabilità delle pensioni sanciti dall'art. 545 c.p.c., di recente modificati dal DL n. 115/2022, che valgono anche per sequestro e confisca, non sono pregiudicati dalla data di accredito delle somme sul conto

Pensioni e limiti impignorabilità art. 545 c.p.c.

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Va rinviata al Tribunale per un nuovo giudizio l'ordinanza che ha applicato solo in parte i limiti di impignorabilità contenuti nell'art. 545 c.p.c. per pensioni ed altri emolumenti.

Detti limiti, che valgono anche per il sequestro penale e la confisca, non incontrano limitazioni temporali come quelli applicati al caso di specie, essi valgono infatti per le somme accreditate sul conto sia prima che dopo il provvedimento di sequestro.

Al giudice del rinvio disporre al riguardo, anche alla luce del nuovo limiti di impignorabilità delle pensioni sancito dal sopravvenuto decreto legge n. 115/2022.

Questa la decisione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 47677/2022 (sotto allegata).

Vediamo il perché della decisione.

Sequestro conti correnti con TFR e pensioni

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Il Tribunale di Milano dispone la restituzione alla ricorrente della somma di € 1.402,95 derivante dal sequestro dei conti correnti intestati e cointestati alla ricorrente e al marito imputato.

La restituzione è stata disposta perché sui conti correnti sequestrati erano confluite somme a titolo di TFR e pensioni della ricorrente.

I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p. valevoli anche in caso di sequestro e confisca però erano stati applicati solo in relazione alle somme accreditate prima de sequestro, con esclusione delle somme versate successivamente.

Questa quindi la ragione del ricorso in Cassazione, ossia l'applicazione parziale dei limiti di impignorabilità sanciti dall'art. 545 c.p.c.

Limiti pignoramento e data di accredito

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Doglianza che viene accolta dalla Cassazione perché ai fini della applicabilità dei limiti al pignoramento sanciti dall'art. 545 c.p.c. non è la data di accredito delle somme ad essere dirimente.

La stessa rileva solo ai fini della applicazione dei diversi limiti, visto che:

  • se l'accredito è "anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo della pensione sociale";
  • se, invece, l'accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro i limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge."

Annullata quindi l'ordinanza del Tribunale di Milano con rinvio per un nuovo giudizio anche alla luce della modifica dell'art. 545 c.p.c. operata dal decreto legge n. 115/2022, che ha inserito una soglia minima di impignorabilità al comma 7 della norma.

Scarica pdf Cassazione n. 47677/2022

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