Non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio alla ex moglie che dopo aver perso il lavoro non lo cerca, ha spese superiori al sussidio di disoccupazione che percepisce e non prova il suo bisogno

Assegno di divorzio revocato

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso avanzato dalla ex moglie, che si è vista rigettare in sede di appello l'assegno divorzile a carico dell'ex marito.
Gli Ermellini condividono pienamente il percorso logico e giuridico che ha condotto la Corte di merito a rigettare la richiesta della donna. Dalle prove raccolte sono emersi diversi fatti che giustificano il rigetto della misura in suo favore.

Prima di tutto i coniugi in sede di separazione si sono riconosciuti piena e reciproca indipendenza economica e hanno regolato gli ulteriori rapporti di comune accordo.

La donna, licenziata non ha dimostrato di essersi attivata nella ricerca di una nuova occupazione.

Del tutto inattendibile la condizione economica denunciata dalla donna, nel lamentare l'inadeguatezza dei mezzi economici a sua disposizione, poiché sono emersi impegni economici per fare fronte ai quali non è sufficiente il sussidio di disoccupazione percepito, situazione che fa presumere lo svolgimento di attività lavorativa irregolare.
Il mancato deposito della documentazione relativa all'accordo in sede di licenziamento e al TFR confermano l'inattendibilità delle dichiarazioni della donna.
Non provato infine dalla donna il contributo dato alla carriera professionale del marito.
Tutti elementi che la Corte ha ben ponderato e valutato, giungendo correttamente a negare l'assegno divorzile.
Questo quanto emerge dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 36802/2022 (sotto allegata).
Scarica pdf Cassazione n. 36802/2022

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