L'uomo che prima della separazione per anni si è dedicato al figlio invalido, lo ha seguito nelle sue attività e si è dedicato alla casa, mettendo da parte il suo lavoro, deve poter conservare lo stesso tenore di vita

Stesso tenore di vita al marito che si è sacrificato per figlio e casa

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Non bastano 300 euro per mantenere il marito che, in sede presidenziale, si è visto riconoscere 1500 euro a titolo di mantenimento dalla moglie. La cifra appare del tutto inadeguata a garantirgli la conservazione dello stesso tenore di vita durante il matrimonio, alla luce delle disponibilità economiche della moglie, dell'età del beneficiario, ormai prossimo ai 50 anni e al fatto che lo stesso, prima della separazione, per anni si è dedicato alla cura del figlio invalido. Questa la decisione della Cassazione (ordinanza sotto allegata).

Mantenimento ridotto da 1500 e 300 euro

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Nell'ambito di una separazione giudiziale la Corte di Appello accoglie in parte l'impugnazione del marito, a cui il Tribunale ha riconosciuto un mantenimento mensile di 300,00 euro, diminuendo quello percepito fino a quel momento di 1500,00 euro.

Il marito motiva la richiesta di un assegno più consistente perché nel 2007 ha lasciato la sua attività autonoma in ambito informatico per dedicarsi al figlio e alla casa. Momento a partire dal quale è stata la moglie, che dispone di ingenti redditi propri e familiari, a mantenerlo. L'uomo lamenta inoltre una certa difficoltà nel trovare lavoro e un'abitazione adeguata, in considerazione della sua condizione economica.

La moglie può permettersi un mantenimento superiore

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L'uomo, ritenendo l'importo riconosciutogli in sede di appello troppo esiguo, ricorre in Cassazione denunciando con il primo motivo la violazione dell'art. 156 c.c, che impone al coniuge con maggiore disponibilità di provvedere al mantenimento dell'altro. La Corte ha infatti attribuito allo stesso un importo del tutto inadeguato e slegato dalle possibilità economiche della moglie, che non gli consente di mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale.

Con il secondo motivo invece contesta il credito che la Corte avrebbe dato alle affermazioni della moglie, la quale lamenta la carenza probatoria dell'impegno del marito nel trovare un nuovo lavoro capace di renderlo autonomo. L'uomo ricorda che lo stesso è fuori dal mondo del lavoro da diversi anni perché si è preso cura del figlio invalido e alla sua età, prossima ai 50 anni, non è facile reperire una nuova occupazione. Lo stesso si è anche adoperato per ricollocarsi, ottenendo la qualifica di istruttore equestre, che però sta utilizzando solo per stare vicino al figlio, non riuscendo a sfruttare questo nuovo titolo a livello lavorativo.

Il mantenimento deve garantire lo stesso tenore di vita

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La Cassazione accoglie entrambi i motivi di doglianza dell'uomo perché fondati.

Gli Ermellini rilevano in effetti che l'uomo, al tempo della separazione, avvenuta nel 2012, aveva già 47 anni, una sua competenza professionale e piena capacità lavorativa, tanto che fino al 2007 ha avuto buone possibilità economiche. Da questo anno in poi però la situazione è cambiata perché ha iniziato a dedicarsi di più al figlio, bisognoso di essere seguito, e della casa coniugale.

Le somme che la moglie gli erogava mensilmente, pari a 10.000,00 euro non era destinate ai suoi bisogni, ma a quelli del figlio. Dopo la separazione il tenore di vita dell'uomo è nettamente peggiorato. Lo stesso è stato costretto a cercare una nuova abitazione, non disponendo di immobili propri, mentre la moglie, grazie a un ingente patrimonio, anche immobiliare, non ha subito un peggioramento delle proprie condizioni di vita.

La Corte quindi non ha tenuto conto del criterio dei "redditi adeguati" di cui all'art 156 c.c. al fine di consentire al coniuge beneficiario del mantenimento di conservare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Occorre infatti distinguere il divorzio dalla separazione, che determina solo una sospensione del matrimonio, con il conseguente permanere dell'obbligo del mantenimento. Non basta l'affermazione secondo la quale l'uomo avrebbe proprie risorse personali e professionali, servono fatti idonei a dimostrarla.

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Scarica pdf Cassazione 26890/2022

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