- Riforma processo civile: novità per persone e famiglia
- Cumulo di domande di separazione e divorzio
- Domanda di divorzio nell'atto introduttivo della separazione
- Connessione, riunione e competenza in presenza minori
Riforma processo civile: novità per persone e famiglia
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Lo Schema del decreto che attua la legge delega del 26 novembre 2021, n. 206 (sotto allegato) per rendere più efficiente il processo civile comprende al suo interno una parte piuttosto corposa di norme dedicati alla materia dei diritti delle persone e delle famiglie.
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Cumulo di domande di separazione e divorzio
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Occorre segnalare in particolare il contenuto della Sezione II, dedicata ai procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per la modifica delle relative condizioni.
Sezione, che al suo interno comprende i seguenti articoli:
- 473 bis.47 dedicata al foro competente;
- 473 bis 48 che sancisce l'obbligo di allegare determinati documenti al ricorso e alla comparsa di risposta;
- 473 bis. 49 che si occupa del cumulo delle domande per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 473.bis 50 sui provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal giudice che prevede l'interessante novità della formulazione di un piano genitoriale;
- 473 bis.51 relativo i procedimenti su domanda congiunta
Domanda di divorzio nell'atto introduttivo della separazione
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Di particolare interesse soprattutto per i risvolti pratici che comporterà è la novità rappresentata dalla possibilità di proporre la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio sin dagli atti introduttivi del giudizio di separazione dei coniugi.
Domande che, come dispone l'art. 473 bis. 49 "sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. "
Connessione, riunione e competenza in presenza minori
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In caso di proposizione di domande di separazione e divorzio tra le stesse parti davanti giudici diversi, si applicherà l'art. 40 c.cp. dedicato alla connessione, che determinerà quindi la trattazione davanti a un unico giudice. Nel caso invece in cui i procedimenti dovessero pendere davanti allo stesso giudice si procederà alla riunione come disciplinata dall'art. 274 c.p.c.
Se poi la coppia ha figli, la remissione avviene davanti al giudice indicato dall'art. 473 -bis 11, ossia il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza.
L'ultimo comma dispone infine che "La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti. "