L'effettiva capacità del coniuge di procurarsi lavori saltuari deve essere appurata concretamente ed effettivamente tenendo conto dei fattori individuali, ambientali, territoriali ed economici del caso di specie

Assegno divorzio e lavori saltuari

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La Cassazione nella sentenza n. 23583/2022 (sotto allegata) invertendo la decisione presa in sede di merito riconosce alla ex moglie il diritto all'assegno di divorzio in quanto la capacità di procurarsi dei lavori saltuari come estetista non può portare alla conclusione che la stessa sia in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità dovendo considerare diversi fattori come quello ambientale, sociale, individuale e territoriale.

La vicenda processuale

Una coppia divorzia e per quanto risguarda gli aspetti economici della coppia il tribunale assegna la casa coniugale alla moglie, convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla donna.

In sede d'appello l'assegno divorzile le viene nuovamente negato perché non vengono rilevate difficoltà economiche in grado di giustificarlo. Risulta infatti che la donna dispone di un appartamento spazioso di proprietà comune con il marito e di cui sostiene il pagamento della metà delle rate del mutuo ipotecario e che lavora per 20 ore settimanali come commercialista regolarmente iscritta all'albo, percependo un compenso proporzionato all'attività svolta, reddito che la stessa può incrementare stante la sua qualifica professionale e l'età di 52 anni.

Le funzioni dell'assegno di divorzio

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La donna però nel ricorrere in Cassazione, in relazione soprattutto al diniego in suo favore dell'assegno divorzile, fa presente, nel quarto motivo, che la decisione della Corte viola la legge divorzile in quanto è stata del tutto trascurata la funzione perequativo compensativo dell'assegno, pur avendo la corte di merito riconosciuto che la stessa ha dovuto sacrificare le proprie attività professionali per provvedere alle necessità dei bambini, adottati nel 2009. I giudici di merito inoltre hanno trascurato di dare il giusto rilievo alla sua età, al fatto che si è cancellata dalla cassa dei dottori commercialisti nel 2007 e alle necessità permanenti di seguire i figli, che continuano ad essere molto impegnativi.

Il lavoro episodico esclude la capacità di procurarsi un reddito

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Per la Cassazione il quarto motivo sollevato dalla donna è fondato, pertanto deve essere accolto, alla luce dei principi sanciti dalle SU n. 18287/2018, che hanno valorizzato ai fini del riconoscimento dell'assegno la sua funzione assistenziale, compensativo e perequativo ed equilibratrice del reddito degli ex coniugi. Funzione quest'ultima non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione sia del patrimonio della famiglia che di quello personale dell'ex coniugi.

Nel caso di specie la corte d'appello ha negato l'assegno divorzile, rilevando approssimativamente l'equivalenza delle condizioni economiche delle parti in quanto le potenziali reddito della moglie possono "colmare la differenza delle rispettive retribuzioni."

Peccato che la giurisprudenza di legittimità ha "ritenuto inidonea ad escludere l'obbligo di corrispondere un contributo di natura assistenziale la sola generica (nella specie non professionale) capacità lavorativa. In particolare, ha stabilito che, con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno, l'indagine del giudice di merito, onde verificare se risulti integrato escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotto secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo un'attività concretamente espletata soltanto saltuariamente (nella specie di estetista) giustificare l'affermazione dell'esistenza di una fonte adeguata di reddito onde negare il diritto all'assegno divorzio in capo all'istante specie a fronte della rilevazione, da parte dello stesso giudice di merito, del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente interferire, sicché et semplicità la presunzione della effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito."

Irrilevante quindi la generica, astratta possibilità del coniuge di procurarsi lavori saltuari poiché l'indagine condotta in sede di merito deve esprimersi sul piano della concretezza e della effettività, dovendo tenere conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie.

Scarica pdf Cassazione n. 25583/2022

Foto: 123rf.com
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