Per fruire dell'indennità di disoccupazione Alas, i potenziali beneficiari devono presentare domanda online entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

Indennità di disoccupazione Alas, a chi è rivolta

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L'indennità di disoccupazione Alas è stata introdotta dal decreto Sostegni bis, è indirizzata ai lavoratori autonomi dello spettacolo e serve a coprire gli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2022.

A partire da quella data i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con i lavoratori che:

  • prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli
  • prestano attività a tempo determinato al di fuori delle ipotesi del punto precedente
  • sono esercenti attività musicali
sono tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell'indennità ALAS.

La misura del contributo, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee, è stata fissata nel 2% del compenso lordo giornaliero.

Nel caso dei lavoratori esercenti attività musicali, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, che si connota per l'ampia autonomia di organizzazione dell'attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto che siano gli stessi a provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi informativi e contributivi, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo. Ed ancora, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato l'inquadramento automatizzato con il c.s.c. 7.07.11 con Ateco 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche) e che detti lavoratori per assolvere gli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, possono utilizzare direttamente le denunce online Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuare il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.

Indennità di disoccupazione Alas, requisiti

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Per fruire della prestazione, i potenziali beneficiari devono presentare domanda online tramite il servizio "Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)" entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori autonomi dello spettacolo che intendano richiedere ed usufruire dell'indennità ALAS devono essere in possesso congiuntamente dei requisiti previsti dall'articolo 66, comma 8, del Decreto Sostegni Bis dunque:

  • non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato o indeterminato al momento della presentazione della domanda;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, nonché delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza e di APE sociale;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza per l'intero periodo di fruizione dell'ALAS e non essere componenti di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza;
  • aver maturato almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di presentazione della domanda di disoccupazione ALAS;
  • avere un reddito di importo non superiore a 35.000 euro nell'anno civile che precede la presentazione della richiesta di ALAS. Il requisito si riferisce il reddito complessivo e non al solo reddito connesso all'attività autonoma.

Istruzioni operative

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Le procedure di calcolo, come spiega il messaggio Inps numero 2260 del 30 maggio 2022 (in allegato), che supportano la gestione dei flussi Uniemens (cfr. la circolare n. 154 del 3 dicembre 2014) sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022.

Pertanto, al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 - aprile 2022, i soggetti interessati, valorizzeranno nel flusso Uniemens, il codice di nuova istituzione "M219", che assume il significato di "Versamento differenze contributive ALAS"; nell'elemento sarà indicato l'imponibile soggetto a contribuzione e nell'elemento l'importo della differenza di contribuzione minore dovuta in base alle indicazioni fornite in premessa. Si fa presente che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.

Istruzioni contabili

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Ai fini delle rilevazioni contabili del contributo di finanziamento dell'indennità di disoccupazione ALAS per il finanziamento della Gestione per le prestazioni temporanee sulla base delle disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 73/2021, si istituiscono, nell'ambito della evidenza contabile PTN - Gestione dei trattamenti di disoccupazione, i seguenti conti: PTN21113 - per rilevare il contributo in relazione ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria, - art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, di competenza di anni precedenti; PTN21173 - per rilevare il contributo in relazione ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria, - art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 - art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, di competenza dell'anno in corso. Per le rilevazioni contabili delle riduzioni contributive previste dall'articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall'articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, si rinvia a quanto contenuto nel messaggio n. 6822 del 6 marzo 2006, con utilizzo dei conti in uso GAW37118 e GAW37178.

Indennità di disoccupazione Alas, decorrenza

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L'indennità spetta:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legislativo n. 182 del 1997, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
  • dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

Indennità di disoccupazione Alas, presentare la domanda

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I beneficiari dovranno presentare apposita domanda all'Inps, solo in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda per l'accesso all'indennità ALAS potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell'INPS che trovate in questa pagina.

Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ALAS sono le seguenti: SPID di livello 2 o superiore; Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Si può anche fare domanda attraverso l'aiuto di Patronati o consulenti fiscali autorizzati dall'interessato.

Scarica pdf messaggio Inps n. 2260/2022

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