Significato e commento della Costituzione: il giuramento del presidente del consiglio e dei ministri nelle mani del capo dello Stato

Il testo dell'articolo 93 della Costituzione

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Quando la fedeltà deve essere giurata solennemente

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L'articolo 93 della Costituzione presenta uno di quei casi* in cui l'impegno di fedeltà alla Repubblica deve essere assunto ed espresso solennemente, attraverso uno specifico giuramento, la cui cerimonia ha luogo nel Palazzo del Quirinale. Si tratta, dunque, di una specificazione del secondo comma dell'art. 54.

Al cospetto del Presidente della Repubblica, prima il Capo del Governo incaricato e poi ciascun ministro (partendo da quelli senza portafoglio) sono chiamati a giurare fedeltà alla Repubblica, osservandone lealmente la Costituzione e le leggi, ed esercitando le loro funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione (come da art. 98 primo comma).

Formazione e poteri del Governo

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Dal punto di vista costituzional-procedurale, il giuramento rappresenta un momento integrativo dell'efficacia della formazione del Governo, che - solo dopo di esso - può intraprendere la propria attività, assumendo appunto le proprie funzioni.

E' infatti astrattamente possibile (e anche concretamente) che un ministro non presti giuramento - ad esempio perché desidera un dicastero diverso da quello assegnatogli. In questo caso, il ministero "scoperto" può passare ad interim nelle mani del Presidente del Consiglio, oppure quest'ultimo può procedere direttamente alla nomina di un nuovo ministro.

Anche dopo aver prestato giuramento, tuttavia, i poteri del neo-governo non possono considerarsi del tutto pieni: è infatti ancora necessario superare il passaggio della fiducia delle Camere (vd. art. 94 Cost.), di fronte alle quali, separatamente, il governo deve presentarsi entro i 10 giorni successivi. La dottrina prevalente ritiene, dunque, che i soli poteri esercitabili dal governo durante l'interspazio fra il giuramento e l'ottenimento della fiducia siano quelli di ordinaria amministrazione, in continuità con l'indirizzo politico impresso dal governo uscente. Secondo una corrente minoritaria, al contrario, il Consiglio dei Ministri è da considerarsi plenipotenziario già dopo aver giurato, anche quando non abbia ancora incassato la fiducia del Parlamento. Lo segnalerebbero i casi - già in questa fase - di atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio: l'adozione di decreti legge e di decreti legislativi in scadenza.

* L'altro è quello di cui all'art. 91: il giuramento del Presidente della Repubblica.


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