Significato e commento dell'articolo 87 della Costituzione: il presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale e ha numerose funzioni

Il testo dell'articolo 87 della Costituzione

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Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Le funzioni del Presidente della Repubblica

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L'art. 87 della Costituzione disciplina le funzioni del Presidente della Repubblica, il quale non è solo il Capo dello Stato, ma è anche il rappresentante e il garante dell'unità nazionale. Si tratta, nello specifico, di un organo super partes, le cui attribuzioni riflettono proprio questo status.
Il Presidente della Repubblica

, infatti, si pone al di fuori della tripartizione dei poteri ed è un organo autonomo e indipendente rispetto agli altri. In altri termini, non è titolare di alcuno dei poteri dello Stato, ma al tempo stesso partecipa sia al potere legislativo, sia al potere esecutivo, sia a quello giurisdizionale, in quanto garante dell'organizzazione costituzionale e dell'unità e della continuità dell'ordinamento.

I poteri del Presidente della Repubblica rispetto al potere legislativo

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Nei confronti del Parlamento, il Capo dello Stato può rivolgere anzitutto messaggi alle Camere, per stimolarne l'attività o, ad esempio, nel caso in cui debba emanare una legge che non supera il vaglio di legittimità costituzionale secondo lo stesso Presidente della Repubblica.
Può, inoltre, convocare le Camere in via straordinaria, scioglierle entrambe o anche solo una di esse, così come rientra nelle sue attribuzioni indire il referendum popolare.

I poteri del Presidente della Repubblica rispetto al potere esecutivo

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Il Capo dello Stato è' colui che nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di costui, anche i singoli Ministri, nonché i funzionari di Stato nei casi stabiliti dalla legge.
Emana, inoltre, i decreti legislativi, i decreti-legge e i regolamenti governativi o ministeriali.
Dal suo ruolo di rappresentante dell' Stato, anche all'estero, deriva il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici e di ratificare i trattati internazionali, seppur su autorizzazione preventiva del Parlamento.
Da alcuni è considerato anche il reggitore dello Stato in tempi di crisi e, infatti, il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere e ha il comando delle Forze Armate.

Il ruolo del presidente della Repubblica nei confronti della Magistratura

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Il Capo dello Stato presiede, anzitutto, il Consiglio Superiore della magistratura, quale organo di auto-governo del potere giudiziario, competente a decidere su ogni materia che riguardi la vita professionale di giudici e Pubblici Ministeri.
Inoltre, contribuisce alla nomina dei giudici della Corte costituzionale, potendone scegliere cinque.
Infine, concede la grazia e commuta le pene, incidendo in maniera significativa a garanzia della libertà personale.


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