L'Inps si adegua alla sentenza della Consulta, secondo cui la revoca dei trattamenti assistenziali può concretamente comportare il rischio che il condannato non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza

Rischio mancanza di mezzi di sussistenza

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Anche in caso di condanne per reati gravi come per i reati di mafia, permane il diritto all'indennità di disoccupazione, alle prestazioni d'invalidità civile e alla pensione/assegno sociale quando scontano la pena fuori dal carcere. A fornire informazioni è il messaggio dell'Inps n. 1197 del 16 marzo 2022 (in allegato). All'origine del chiarimento una decisione della Corte costituzionale. In particolare, prestazioni di indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili saranno ripristinate in seguito alla revoca, a recepimento della sentenza della Consulta n. 137 del 2021. La corte interviene sulla «sanzione accessoria» della revoca delle prestazioni al condannato per una serie di delitti (sequestro di persona, terrorismo, eversione, strage, associazione mafiosa).

Si legge nel messaggio «la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura […] può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza».

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

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Le indennità di disoccupazione (NASpI/DIS-COLL), che sono state inizialmente accolte e, successivamente, decadute (revocate) per effetto delle disposizioni sopra richiamate, possono, su istanza di parte, essere "ripristinate" con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data della revoca, sempre che - alla predetta data - il titolare della prestazione stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.

Pensione sociale e assegno sociale

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Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 137 del 2021 la prestazione di pensione o assegno sociale può essere ripristinata con decorrenza dalla data della revoca o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca. Andrà presentata la richiesta di riesame allegando il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Indennità di disoccupazione agricola

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Fatta sempre salva l'intervenuta maturazione medio tempore della decadenza sostanziale dall'azione giudiziaria, si deve procedere al riesame delle domande di indennità di disoccupazione agricola, presentate dai condannati che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, respinte in ragione della sanzione accessoria della revoca della prestazione, e delle domande che - in quanto presentate antecedentemente alla notifica della sentenza da parte dell'Autorità giudiziaria - sono state inizialmente accolte e, successivamente, riesaminate d'ufficio e respinte con la motivazione specifica in argomento. I lavoratori interessati dovranno presentare all'Istituto apposita istanza, unitamente al provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l'esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Prestazioni di invalidità civile, diritto inviolabile

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La decisione della Consulta ha chiarito che il riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile si configura quale diritto inviolabile volto a garantire i mezzi di mantenimento a chi è inabile al lavoro. Tale diritto rappresenta, quindi, uno strumento di garanzia per la liberazione dal bisogno e per il pieno sviluppo della persona umana.

Ne consegue che le prestazioni di invalidità civile inizialmente erogate e successivamente revocate per effetto dell'articolo 2, commi 58 e 61, della legge n. 92 del 2012, potranno essere ripristinate, con i relativi arretrati e nei limiti temporali del periodo trascorso in regime alternativo alla detenzione in carcere, nel caso in cui l'interessato presenti la relativa domanda di riesame.

Scarica pdf messaggio Inps n. 1197/2022

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