Con la circolare n. 25 del 27 settembre l'Inail chiarisce le novità previste dalla legge di bilancio 2021 per le vittime dirette e indirette dell'amianto

Novità prestazione aggiuntiva e una tantum

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Con la circolare n. 25 del 27 settembre 2021 (sotto allegata) l'Inail, alla luce delle novità previste dalla legge di bilancio 2021, fornisce importanti chiarimenti sulla prestazione aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti di soggetti deceduti a causa dell'amianto e sulla prestazione una tantum ai malati di mesotelioma non professionale. Vediamo più in dettaglio di che cosa si tratta.

L'indennità aggiuntiva a malati e superstiti diventa mensile

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La prima novità di cui si occupa la circolare Inail è quella prevista dal comma 356 della legge di bilancio 2021, il quale dispone che: "A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento."

Di questa misura la circolare ricorda che è stata prevista dai commi 241-246 della legge 244/2007 e poi disciplinata dal decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia e finanze n. 30/2011, rinviando alla circolare n. 32/2011, che definisce presupposti per accedere alla misura.

L'inail ricorda inoltre che per quanto riguarda i periodi anteriori al 1 gennaio 2021 si continuano ad applicare le maggiorazioni che si riferiscono a ciascun periodo interessato, utilizzando le risorse della legge 244/2007.

Prestazione una tantum ai familiari malati per esposizione

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La seconda importante novità di cui si occupa la circolare è quella prevista dal comma 357 della legge di bilancio

2021, il quale dispone che: "Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza e' presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia."

Questa prestazione, ricorda l'Inail, è stata introdotto in via sperimentale per il triennio 2015-2017 dalla legge di stabilità del 2015, poi prorogata dalla legge di bilancio 2018 per il triennio 2018-2020 e fissata in euro 5.600,00.

Il decreto legge n. 162/2019 ha innalzato l'importo della prestazione, in relazione per il periodo 2015-2020, a 10.000 euro, dando la possibilità a chi aveva percepito 5600 euro di chiedere l'integrazione per arrivare al nuovo importo di 10.000 euro.

La legge di bilancio 2021 ha confermato l'importo di 10.000 euro per gli eventi accertati a partire dal primo gennaio 2021. La prestazione non è cumulabile con quella analizzata in precedenza e viene erogata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda con allegata la documentazione medica e amministrativa necessaria.

La legge di bilancio però condiziona l'erogazione della prestazione al periodo di decadenza di tre anni, che decorre dalla data della prima diagnosi della malattia desumibile dalla documentazione medica.

Per quanto riguarda gli eredi inoltre l'Inail, in riferimento al termine di decadenza triennale, contempla diverse e possibili ipotesi in cui gli stessi potrebbero essere chiamati a presentare una nuova domanda.

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Scarica pdf Circolare INAIL n. 25 del 27 settembre 2021

Foto: 123rf.com
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