Infortunio in itinere: cos'è, in quali casi l'INAIL lo indennizza e in quali invece non riconosce l'indennizzo al lavoratore infortunato

Infortunio in itinere: definizione

[Torna su]

L'infortunio in itinere è l'incidente che si verifica durante il tragitto casa-lavoro e a causa del quale il lavoratore riporta lesioni, che vengono indennizzate dall'INAIL con il riconoscimento di una somma capitale o di una rendita (in base alla gravita delle lesioni), in presenza di determinate condizioni.

Questo perché l'infortunio che si verifica nel tragitto suddetto e in quelli che andremo ad analizzare è considerato come evento verificatosi "in occasione" del lavoro.

La definizione giuridica dell'infortunio in itinere la si ricava dall'art. 12 del dlgs n. 38/2000 che contiene le "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."

Detto articolo 12 dispone che: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida."

Dal testo della norma si ricava non solo la definizione giuridica dell'infortunio in itinere, ma anche le condizioni in presenza delle quali l'INAIL indennizza o non indennizza il lavoratore. Vediamoli entrambi.

Casi d'indennizzo dell'infortunio in itinere

[Torna su]

Dalla norma si ricava che l'infortunio in itinere viene indennizzato dall'INAIL nei seguenti casi:

- quando il lavoratore viene coinvolto in un incidente durante il percorso abituale che collega la propria abitazione al posto di lavoro;

- se il dipendente ha più lavori l'incidente è indennizzabile se si verifica nel tragitto che collega i due posti di lavoro;

- se per assenza del servizio mensa il lavoratore è costretto a consumare i pasti a casa o in un altro luogo, il sinistro deve verificarsi nel tragitto che collega il posto di lavoro a quello in cui il lavoratore consuma i suoi pasti sia in andata che in ritorno;

- se il sinistro si verifica quando lavoratore utilizza il mezzo privato, è necessario che l'utilizzo del mezzo sia necessitato. Sono cause di necessità di utilizzo del mezzo privato le seguenti:

  • distanza tra casa e luogo di lavoro superiore a 1 Km;

  • distanza superiore a 1 Km della fermata più vicina dei mezzi pubblici rispetto alla propria abitazione e al posto di lavoro;

  • risparmio di tempo superiore a 1 ora ottenuto dall'impiego del mezzo privato.

Attenzione, quando ci si riferisce al mezzo privato si intende l'automobile, la bicicletta e il percorso a piedi.

Casi di non indennizzo dell'infortunio in itinere

[Torna su]

L'INAIL non indennizza il lavoratore che si è infortunato durante il percorso che collega casa e posto di lavoro, i due luoghi di lavoro o il posto di lavoro e il luogo di consumazione dei pasti nei seguenti casi:

- quando il sinistro si verifica a causa del consumo di alcool, psicofarmaci o utilizzo non terapeutico di sostanze stupefacenti e allucinogeni;

- quando il sinistro avviene a causa della deviazione non necessitata del lavoratore o frutto di una sua scelta del tutto indipendente rispetto al tratto casa - lavoro, a quello che collega i due posti di lavoro o a quello che unisce il luogo di consumazione dei pasti a quello di lavoro.

Cosa si intende per luogo di lavoro

[Torna su]

Per luogo di lavoro deve intendersi quello in cui il lavoratore deve recarsi per svolgere la propria attività o in cui deve andare per motivi collegati al lavoro.

Per questo sono considerati luoghi di lavoro anche quelli in cui il lavoratore si reca per seguire corsi di aggiornamento, formazione, cantieri e sedi distaccate dell'azienda datrice.

Certificazione della menomazione

[Torna su]

Ai fini dell'indennizzo della menomazione fisica riportata dal lavoratore a causa dell'infortunio in itinere, è necessario che la stessa venga certificata da un medico. Certificazione che deve indicare la diagnosi e il numero dei giorni d'inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Una volta compilato il certificato deve essere inoltrato all'INAIL attraverso i servizi telematici messi a disposizioni dallo stesso.

Leggi anche L'infortunio in itinere


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: