L'infortunio in itinere è quello che si verifica in strada ma che il nostro ordinamento tutela come se si fosse verificato durante il lavoro

Cos'è l'infortunio in itinere

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L'infortunio in itinere è un infortunio che non si verifica propriamente sul luogo di lavoro ma che avviene:

  • durante il tragitto compiuto per raggiungere, dalla propria abitazione, il luogo di lavoro,
  • durante il tragitto compiuto per recarsi da un luogo di lavoro a un altro,
  • durante il tragitto necessario per la consumazione dei pasti in assenza di mensa aziendale.

Interruzioni e deviazioni

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Più nel dettaglio, l'inserimento dell'infortunio in itinere tra le tutele assicurative apprestate dall'Inail è avvenuto con la riforma apportata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo numero 38 del 2000.

Con tale intervento legislativo, in sostanza, si è previsto che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende anche l'infortunio in itinere, così come sopra individuato, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, chiarendo che l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Deviazioni per accompagnare i figli a scuola

Con la circolare numero 62 del 2014, l'Inail ha ammesso che, a determinate condizioni, sia risarcibile anche l'infortunio in itinere occorso nel tragitto casa-lavoro interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola.

A tal fine è necessario verificare le modalità e le circostanze del singolo caso "attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e "necessitato" tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata".

Infortunio in itinere a piedi o con mezzi pubblici

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In linea generale, il risarcimento del danno da infortunio in itinere spetta quando uno dei predetti tragitti è percorso con i mezzi pubblici o a piedi.

Altri requisiti sono:

  • la finalità lavorativa,
  • la normalità del tragitto,
  • la compatibilità degli orari.

Infortunio in itinere in bicicletta

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Si è inoltre specificato che l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato ma solo nel caso in cui esso sia necessitato, purché il conducente sia provvisto di abilitazione alla guida e ad esclusione del caso in cui gli infortuni siano cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Di conseguenza, deve considerarsi risarcibile anche l'infortunio in itinere avvenuto durante il trasporto in bicicletta, quando l'utilizzo di tale mezzo di locomozione debba essere considerato "necessitato" in ragione dell'assenza di mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro e dell'impossibilità di percorrerlo a piedi (sul punto v., ad esempio, Cass. n. 21516/2018).

La Cassazione sull'infortunio in itinere

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Nell'esatta ricostruzione della fattispecie dell'infortunio in itinere, con particolare riferimento ai casi in cui esso è concretamente configurabile, un ruolo particolare è stato svolto dalla giurisprudenza.

Terzo responsabile

Ad esempio, la recente sentenza n. 11279/2020, la Cassazione ha specificato che "l'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall'INAIL per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato" (v. anche Cass. n. 12566/2018).

Violazioni del codice della strada

Con la pronuncia n. 3292 del 18 febbraio 2015, invece, la Corte di Cassazione ha chiarito che il rischio elettivo, idoneo a escludere l'indennizzabilità dell'infortunio, va valutato con particolare rigore rispetto a quanto effettuato con riferimento all'infortunio che si verifica durante la normale attività lavorativa, con la conseguenza di doversi considerare come idonea a escludere la tutela assicurativa anche la violazione di norme fondamentali del codice della strada.

L'abilitazione alla guida

Di recente la Cassazione nella ordinanza n. 9375/2021 ha chiarito che: "l'art. 2, T.U. n. 1124/1965, per come modificato dall'art. 12, d.lgs. n. 38/2000 (secondo il quale, per quanto qui rileva, (l'assicurazione [...] non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida), dev'essere interpretato nel senso che la garanzia assicurativa è esclusa non solo nel caso in cui il conducente, al momento dell'infortunio, non abbia conseguito il rilascio di patente, ma altresì nel caso in cui sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato, non potendo letteralmente sostenersi che, in questo secondo caso, egli si trovi in possesso della prescritta abilitazione di guida."

L'utilizzo del mezzo privato

Di certo, però, l'aspetto rispetto al quale la giurisprudenza ha rivestito il ruolo maggiormente importante, a causa dell'indeterminatezza della normativa di legge, è quello relativo all'indennizzabilità dell'infortunio in caso di utilizzo del mezzo proprio.

Interessante, ad esempio, è la sentenza n. 869/2015 del T.A.R. della Sardegna, secondo la quale l'infortunio in itinere subito dal lavoratore che utilizza il mezzo proprio può essere indennizzato solo al ricorrere di tre condizioni:

  • innanzitutto, il percorso seguito e l'evento debbono essere in rapporto causale, ovverosia il percorso deve costituire per l'infortunato quello "normale per recarsi al lavoro" e per tornare alla propria abitazione,
  • in secondo luogo tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa deve sussistere un nesso almeno occasionale e il primo non deve essere percorso dal lavoratore solo per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda,
  • infine, la necessità dell'uso del veicolo privato deve essere accertata tenendo in considerazione la compatibilità degli orari dei servizi pubblici rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato o la sicura non fruibilità di questi in relazione all'impossibilità di determinare la durata esatta della prestazione lavorativa.

In materia, di particolare rilievo è poi la sentenza della Cassazione numero 22154/2014, con la quale si è chiarito che l'utilizzo del mezzo proprio deve essere valutato con particolare rigore, considerando che lo strumento normale per la mobilita delle persone è costituito dal mezzo di trasporto pubblico, che è quest'ultimo a comportare il minor grado di esposizione al rischio di incidenti e che, in particolare, l'indennità per infortunio in itinere non spetta al lavoratore che abbia utilizzato il proprio mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro distante poco meno di un chilometro dalla propria abitazione, in quanto tale condizione non giustifica la traslazione del costo di eventuali incidenti stradali sull'intervento solidaristico.

Il rischio elettivo

Dall'opera della giurisprudenza emerge quindi chiaramente che il limite alla copertura assicurativa è costituito principalmente dal rischio che deriva da una scelta arbitraria del lavoratore, ovverosia il c.d. "rischio elettivo" (cfr. Cass. n. 21249/2012).

Con una sentenza di qualche anno fa i giudici hanno chiarito inoltre che la tutela va esclusa anche quando "il collegamento tra l'evento ed il "normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro" risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica", in quanto in tal caso viene meno il fondamentale requisito dell'occasione di lavoro (Cass. n. 17685/2015).

Di recente la Cassazione, a conferma dell'esclusione della copertura Inail in caso di rischio elettivo, nella Cassazione Civile, Sez. Lav., del 03 agosto 2021, n. 2218 si è espressa nei seguenti termini: "in tema di infortunio "in itinere", indipendentemente dall'applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12), per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata."

Raccolta di articoli e sentenze sugli infortuni in itinere

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Leggi anche la nostra guida generale sugli Infortuni sul lavoro

Valeria Zeppilli

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