Tra le tutele apprestate dal predetto istituto, di particolare interesse sono quelle poste nei confronti degli infortuni che possono verificarsi sul luogo di lavoro (leggi: "Infortuni sul lavoro - come ottenere indennizzi e rendite dall'INAIL").
L'importanza di garantire il lavoratore rispetto agli infortuni è tale che il nostro ordinamento considera come verificatosi durante il lavoro anche il cd. infortunio in itinere.
Indice:
L'infortunio in itinere è, infatti, un infortunio che non si verifica propriamente sul luogo di lavoro ma che avviene:
Più nel dettaglio, l'inserimento dell'infortunio in itinere tra le tutele assicurative apprestate dall'Inail è avvenuto con la riforma apportata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo numero 38 del 2000.
Con tale intervento legislativo, in sostanza, si è previsto che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende anche l'infortunio in itinere, così come sopra individuato, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, chiarendo che l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Con la circolare numero 62 del 2014, l'Inail ha ammesso che, a determinate condizioni, sia risarcibile anche l'infortunio in itinere occorso nel tragitto casa-lavoro interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola.
A tal fine è necessario verificare le modalità e le circostanze del singolo caso "attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e "necessitato" tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata".
In linea generale, il risarcimento del danno da infortunio in itinere spetta quando uno dei predetti tragitti è percorso con i mezzi pubblici o a piedi.
Altri requisiti sono:
Si è inoltre specificato che l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato ma solo nel caso in cui esso sia necessitato, purché il conducente sia provvisto di abilitazione alla guida e ad esclusione del caso in cui gli infortuni siano cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Di conseguenza, deve considerarsi risarcibile anche l'infortunio in itinere avvenuto durante il trasporto in bicicletta, quando l'utilizzo di tale mezzo di locomozione debba essere considerato "necessitato" in ragione dell'assenza di mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro e dell'impossibilità di percorrerlo a piedi (sul punto v., ad esempio, Cass. n. 21516/2018).
Nell'esatta ricostruzione della fattispecie dell'infortunio in itinere, con particolare riferimento ai casi in cui esso è concretamente configurabile, un ruolo particolare è stato svolto dalla giurisprudenza.
Ad esempio, con la pronuncia n. 3292 del 18 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha chiarito che il rischio elettivo, idoneo a escludere l'indennizzabilità dell'infortunio, va valutato con particolare rigore rispetto a quanto effettuato con riferimento all'infortunio che si verifica durante la normale attività lavorativa, con la conseguenza di doversi considerare come idonea a escludere la tutela assicurativa anche la violazione di norme fondamentali del codice della strada.
Di certo, però, l'aspetto rispetto al quale la giurisprudenza ha rivestito il ruolo maggiormente importante, a causa dell'indeterminatezza della normativa di legge, è quello relativo all'indennizzabilità dell'infortunio in caso di utilizzo del mezzo proprio.
Interessante, ad esempio, è la sentenza n. 869/2015 del T.A.R. della Sardegna, secondo la quale l'infortunio in itinere subito dal lavoratore che utilizza il mezzo proprio può essere indennizzato solo al ricorrere di tre condizioni:
In materia, di particolare rilievo è poi la sentenza della Cassazione numero 22154/2014, con la quale si è chiarito che l'utilizzo del mezzo proprio deve essere valutato con particolare rigore, considerando che lo strumento normale per la mobilita delle persone è costituito dal mezzo di trasporto pubblico, che è quest'ultimo a comportare il minor grado di esposizione al rischio di incidenti e che, in particolare, l'indennità per infortunio in itinere non spetta al lavoratore che abbia utilizzato il proprio mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro distante poco meno di un chilometro dalla propria abitazione, in quanto tale condizione non giustifica la traslazione del costo di eventuali incidenti stradali sull'intervento solidaristico.
Dall'opera della giurisprudenza emerge quindi chiaramente che il limite alla copertura assicurativa è costituito principalmente dal rischio che deriva da una scelta arbitraria del lavoratore, ovverosia il c.d. "rischio elettivo" (cfr. Cass. n. 21249/2012).
Tuttavia, con una sentenza di qualche anno fa i giudici hanno chiarito che la tutela va esclusa anche quando "il collegamento tra l'evento ed il "normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro" risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica", in quanto in tal caso viene meno il fondamentale requisito dell'occasione di lavoro (Cass. n. 17685/2015).