Per la Cassazione, la seconda moglie non ha diritto di abitazione e di uso dei mobili della casa del coniuge defunto se questa appartiene anche alla moglie di primo letto

Negati alla seconda moglie il diritto di abitazione e di uso dei mobili

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Quando la casa in cui abita la seconda moglie è di comproprietà del defunto marito e della prima moglie, il coniuge superstite non può vantare sull'immobile alcun diritto di abitazione e di uso sui beni mobili che lo arredano. Questo concetto è stato ribadito dalla recente sentenza n. 15000/2021 della Corte di Cassazione (sotto allegata), superando il precedente orientamento che riconosceva al coniuge superstite del de cuius che deteneva l'immobile in comproprietà (se non era possibile procedere alla divisione dello stesso e l'immobile veniva assegnato per intero all'altro condividente), l'attribuzione dell'equivalente monetario del diritto di abitazione.

La vicenda processuale

Figli ed ex moglie convengono in giudizio il coniuge di secondo letto del de cuius, chiedendo di procedersi alla divisione dei beni immobili occupati dalla convenuta. Al giudice gli attori chiedono che la convenuta venga condannata al pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile. La ex moglie chiede inoltre la condanna della stessa alla restituzione dei beni mobili e dei gioielli presenti nell'immobile oggetto della controversia.

Parte convenuta aderisce alla domanda di divisione, chiedendone la dilazione, ma in via riconvenzionale chiede il riconoscimento del diritto di abitazione nell'appartamento in cui vive. Il Tribunale, dichiarata aperta la successione, rigetta la domanda della ex moglie, così come le richieste della seconda moglie del de cuius. Procede quindi alla divisione.

La seconda moglie appella la sentenza, i figli e la prima moglie avanzano appello incidentale. La Corte rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Il giudice di seconde cure, aderendo a quanto sancito dalla decisione della Cassazione n. 6691/2000 esclude l'acquisto da parte della seconda moglie "del diritto di abitazione ed uso degli arredi della casa coniugale già di comproprietà del defunto e di terzi (nella concreta fattispecie la moglie di primo letto)."

Mancata valorizzazione del controvalore dei diritti di uso e abitazione

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  • La seconda moglie però nel ricorrere in Cassazione fa presente che il giudice dell'appello ha errato nell'interpretare la sua richiesta "ovvero non il mancato riconoscimento del diritto di uso, "bensì la (sua) mancata valorizzazione (in) controvalore pecuniario".
  • Con il secondo motivo lamenta poi l'omessa pronuncia sul riconoscimento dell'estensione del diritto uso anche ai beni mobili della casa coniugale.

Niente diritto di uso e abitazione se la casa coniugale è anche della ex

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Per la Cassazione, che rigetta il ricorso, il primo motivo è infondato perché "Non sussiste, infatti, alcuna possibilità di autonoma "valorizzazione pecuniaria" se viene riconosciuto (come in ipotesi) il diritto all'abitazione ed uso, che della invocata valorizzazione è elemento prodromico necessario."

Il motivo non intacca la decisione della Corte d'Appello, che ha aderito, ai fini del decidere, alla decisione n. 6691/2000 della Cassazione. Con questa sentenza, che gli Ermellini dichiarano ancora di condividere, è stato affermato l'importante principio secondo cui "a norma dell'art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo".

Principio già stato affermato in una decisione più risalente della Cassazione, la quale aveva chiarito che: "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al "de cuius" o in comunione a costui e all'altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti."

Ne consegue che: "L'impossibilità di configurare, nella fattispecie quel diritto di abitazione e d'uso in favore del coniuge superstite, implica conseguentemente l'impossibilità di conseguire (come ipotizzato sotto altro profilo di censura del motivo in esame) la richiesta valorizzazione monetaria."

Conclusione che comporta anche il rigetto per infondatezza del secondo motivo visto che "vi è stato rigetto, quantomeno implicito ed una volta rigettato uso su immobili, della domanda uso di beni mobili."


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