Bonus prima casa anche se il precedente immobile è stato acquisito per metà per donazione se si vende entro un anno il 50% acquisito a titolo oneroso

Bonus prima casa se l'immobile è stato acquisito per metà per donazione

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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 228 del 2 aprile 2021 (sotto allegata) fornisce importanti indicazioni sulla possibilità per il contribuente di beneficiare per una seconda volta del bonus prima casa in caso di acquisto di un nuovo immobile, se il precedente è stato ottenuto per il 50% con donazione da parte del padre e il restante 50% a titolo oneroso.

Nello specifico l'Agenzia delle Entrate si trova a dover risolvere il caso di un contribuente che dichiara di possedere un immobile destinato a prima casa di abitazione, da lui acquisito per il 50% a titolo di donazione da parte del padre e per il restante 50% a titolo oneroso da uno zio.

La domanda del contribuente in sostanza è la seguente: l'acquisto di una nuova abitazione permette di richiedere il bonus prima casa, se si provvederà, come previsto dalla legge, a vendere l'immobile precedente nel termine di un anno anche se il precedente è pervenuto per donazione per il 50%? E ancora: il contribuente è costretto a vendere questa parte a titolo oneroso o può donarla?

Bonus prima casa immobile acquisito per donazione o successione

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L'Agenzia delle Entrate, nel parere finalizzato a risolvere il quesito suddetto, fa presente che il Testo Unico di Registro permette al contribuente di beneficiare di particolari sconti collegati all'acquisto di un nuovo immobile, anche se l'acquirente è già in possesso di un'altra abitazione per la quale ha fruito delle agevolazioni prima casa, a condizione che si provveda al alienare l'immobile pre posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Questa norma, nel caso di specie, deve esser coordinata con quella della L. 342/2000, che si occupa degli acquisti per successione e donazione

. Ne consegue che la titolarità di un diritto che è stato acquisito con l'agevolazione prima casa, negli atti di trasferimento di proprietà di case destinate a uso abitativo (a eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), che derivano da successione o da donazione, non preclude al contribuente di poter beneficiare del bonus nel caso in cui il lo stesso acquisti a titolo oneroso un'altra abitazione.

Questa regola pare adattarsi perfettamente al caso sollevato dal contribuente, anche se nel caso di specie l'immobile pre - posseduto è stato acquisito per il 50% a titolo di donazione. Vediamo quindi come risolve la questione l'Agenzia.

Agevolazioni se si vende la metà acquisita a titolo oneroso

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L'Agenzia delle Entrate spiega che nel caso specifico se il contribuente non vuole perdere il diritto all'agevolazione prima casa deve alienare, entro un anno dall'acquisto, almeno il 50 % dell'immobile pre -posseduto, corrispondente alla quota acquisita a titolo oneroso. Alienazione che può verificarsi sia a titolo oneroso che gratuito.

L'Agenzia ricorda infine che, come previsto dall'art. 3, comma 11 quinquies del DL n. 183/2020, il periodo di sospensione dei termini per beneficiare dell'agevolazione prima casa è stato prorogato al 31 dicembre 2021, per cui i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono stati sospesi per decorrere nuovamente a partire dal 1° gennaio 2022.

Scarica pdf Agenzia Entrate Risposta n. 228/2021

Foto: 123rf.com
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