Deve risarcire i danni il Comune che negli anni ha permesso che la movida rendesse insopportabile per gli abitanti di un quartiere riposare e lavorare

Cessazione immediata dei rumori e risarcimento del danno

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Il Tribunale di Torino interviene in materia d'immissioni con la sentenza n. 1261/2021 (sotto allegata) con cui accoglie il ricorso di un gruppo nutrito di cittadini contro il Comune, responsabile di non aver adottato negli anni provvedimenti più idonei ed efficaci a contrastare i rumori e gli schiamazzi della movida del quartiere. Ai cittadini è stato riconosciuto il risarcimento del danno da inquinamento acustico, sussistente anche in assenza di un danno biologico documentato, ma vediamo meglio che cosa è successo.

Ben 29 cittadini si rivolgono all'autorità giudiziaria per chiedere:

  • di ordinare al Sindaco, in base a quanto previsto dall'art. 844 c.c., di far cessare le immissioni sonore eccessive o di adottare le misure necessarie per riportare i rumori nei limiti della normale tollerabilità;
  • di ordinare al Comune, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di pagare una penale in favore di ciascun attore di 48,00 euro per ogni giorno di ritardo dell'adempimento suddetto;
  • di condannare il Comune a risarcire a ciascuno un danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a 62.400 euro in relazione al periodo di danno precisato nel ricorso introduttivo o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione monetaria). Risarcimento che in ogni caso non può essere inferiore a 12.480,00 euro ciascuno o parte di questo, pari a 48 euro giornalieri per il periodo di danno indicato nel ricorso o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Nessun intervento dell'Autorità a contrastare rumore e disordine

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I ricorrenti espongono che dal 2006, quando sono stati realizzati i lavori per le Olimpiadi invernali nella città di Torino, il quartiere in cui abitano è diventato uno dei principali luoghi di svago notturno della città. Sono stati aperti nuovi ristoranti, wine e cocktail bar, enoteche, rivendite di street food e minimarket con bevande da asporto. Nel tempo si sono aggiunti i venditori ambulanti e i dehors si sono estesi dai marciapiedi alle strade.

Dal tardo pomeriggio fino a notte fonda il quartiere pullula di gente. I protagonisti della movida imbrattano strade, portoni e marciapiedi e spesso urlano anche a causa del consumo eccessivo di alcool. Il tutto senza alcuna reazione da parte delle Forze dell'Ordine.

"Nel 2013 l'ARPA e la Polizia Municipale individuarono venti locali dove, soprattutto per gli schiamazzi dei clienti che sostavano per strada, i limiti di immissione sonora erano superati con eccedenze comprese tra 13 e 19,5 dB (A); le punte massime (da 65 a 74 dB) A) si registravano tra la mezzanotte e le due del mattino." I cittadini del quartiere nel tempo si sono attivati per chiedere l'intervento delle Autorità competenti, senza ottenere alcun risultato. I provvedimenti emanati dal Comune infatti si sono rivelati assolutamente inutili a contrastare il fenomeno.

Violati i diritti fondamentali dei ricorrenti

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I ricorrenti ritengono violati i loro diritti fondamentali. A tale fine richiamano l'art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che tutela il diritto di ciascuno al rispetto della propria vita privata e familiare (…). Rammentano poi gli effetti negativi dell'inquinamento acustico attraverso richiami a leggi nazionali ed europee e ricordano che il Comune, come qualsiasi proprietario, deve rispettare i limiti sanciti dall'art. 844 c.c. in materia di immissioni.

Il Comune non può pagare per la condotta di terzi

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In sua difesa il Comune richiama tutti i provvedimenti adottati nel corso degli anni e i controlli effettuati per contrastare il fenomeno lamentato, sostenendo di aver agito anche nell'interesse degli abitanti e del loro diritto al riposo. Lamenta poi il proprio difetto di legittimazione passiva nella causa in quanto "il principale elemento di disturbo proviene dagli esercizi commerciali e dal comportamento abnorme degli avventori e di coloro che, in genere, popolano le strade della movida." Contesta quindi infine il nesso di causa e le richieste riparatorie avanzate dai cittadini.

Indubbio il diritto al risarcimento: il Comune poteva fare di più

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Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 1261/2021 però accoglie la domanda dei cittadini e condanna il Comune a risarcirli riconoscendo loro importi variabili fino a un massimo di 42.000 euro soprattutto per le ragioni che si vanno a illustrare.

Dalle perizie e rilievi effettuati è emerso come in effetti "è sempre e soltanto la cosiddetta movida a generare, oltre al rumore, tutti i pregiudizi segnalati dai ricorrenti."

Indubbio il nesso tra le azioni insufficienti e del tutto inadeguate adottate dal Comune e la situazione creatasi negli anni. Il Comune pur non ignorando il problema della movida non ha adottato alcun piano di risanamento acustico, non ha controllato il flusso delle persone e non ha regolato in modo adeguato gli orari delle attività.

Il Comune dovrebbe procedere a "un'analisi approfondita della situazione complessiva, verosimilmente quella richiesta dal piano di risanamento acustico, intervenendo, nel frattempo, con misure d'urgenza assai più pregnanti di quelle fin qui adottate."

Indubbio quindi il danno cagionato ai ricorrenti, tanto più che le Su della Cassazione hanno avuto modo di precisare che "il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto a uniformarsi."

Leggi anche: Immissioni rumorose: il danno al normale svolgimento della vita personale e familiare si presume

Scarica pdf Tribunale di Torino sentenza n. 1261/2021

Foto: 123rf.com
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