La Presidenza del Consiglio condannata dal tribunale di Roma per inadempimento di direttive comunitarie a tutela dei lavoratori. Diritto a ferie retribuite, congedi e assenze per maternità, trattamento previdenziale e TFR

La Presidenza del Consiglio dovrà risarcire i giudici di pace

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La Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà risarcire i Magistrati onorari a causa dell'inadempimento di una serie di direttive comunitarie a tutela dei lavoratori, stante il loro diritto a ferie retribuite, congedi e assenze retribuite per maternità e paternità, nonché al percepire un trattamento previdenziale e del TFR. Quanto all'entità della retribuzione, non appaiono ravvisabili profili di irragionevolezza con riferimento a quanto percepito dai magistrati ordinari (togati).


È questo, in estrema sintesi, quanto stabilito dal Tribunale di Roma in una sentenza depositata il 13 gennaio 2021 (qui sotto allegata) che ha fornito un'articolata risposta alle richieste avanzata da centinaia di magistrati onorari, ovvero giudici onorari di tribunale (GOT), vice procuratori onorari (VPO) e giudici di pace (GDP), disponendo il parziale risarcimento del danno a causa del mancato recepimento di direttive europee. La liquidazione di tale risarcimento avverrà in un separato giudizio.


La decisione prende le mosse da una violazione dei diritti riconosciuta dal diritto europeo, ma si spinge oltre l'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Giustizia europea, che aveva fatto riferimento, in particolare, alle ferie annuali retributive. La pronuncia giunge, tra l'altro, in un momento particolarmente "delicato" per la magistratura onoraria che ha proclamato un'astensione dalle udienze civili e penali per il periodo che va dal 19 al 22 gennaio.


Per approfondimenti: Magistrati onorari: sciopero dal 19 gennaio


Protesta che, come comunicato dalla Consulta della Magistratura Onoraria, affonda le sue ragioni nella'assenza di tutele assistenziali e nelle modalità di retribuzione "a cottimo" che, in ragione delle sospensioni ex lege e della costrizione delle attività, in uno con lunghi periodi di malattia e quarantene, "hanno prodotto devastanti conseguenze nella vita di 5000 servitori dello Stato e delle loro famiglie, rimasti privi di reddito e privi di adeguati indennizzi".

Risarcimenti, ferie annuali retributive, congedi e TFR

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Per quanto riguarda la decisione del Tribunale di Roma, come si legge nel dispositivo, la Presidenza del Consiglio è condannata al risarcimento, in favore dei ricorrenti e degli interventori, dei danni derivanti:

- dall'inadempimento, sino alla scadenza del quarto anno successivo al 15/8/2017, della direttiva 2003/88/CE, nella parte relativa al riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite;

- dall'inadempimento della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e sul riconoscimento del congedo di maternità, tranne che, a partire dal 15/8/2017, per quanto riguarda la previsione per cui la gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico;

- dall'inadempimento della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nella parte relativa ai limiti alla reiterazione di incarichi a termine nei confronti di uno stesso lavoratore e nella parte relativa al divieto di disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali per quanto riguarda l'indennità di fine rapporto, la tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio, e, fino al 15/8/2017, anche per quanto riguarda la tutela previdenziale e assistenziale e la copertura INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali.


Il limite temporale previsto per alcune pretese risarcitorie deriva dall'entrata in vigore della riforma Orlando della magistratura onoraria attuata con il d.lgs. n. 116/2017 che ha in parte riconosciuto alla categoria una serie di garanzie assenti in precedenza.

Trattamento retributivo: non violato il principio di non discriminazione

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Il Tribunale capitolino, invece, non ha ritenuto ravvisabile, con riferimento all'entità della retribuzione, alcuna violazione del principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro, rispetto ai magistrati ordinari, fatta salva ovviamente ogni valutazione in altra sede giurisdizionale sulla adeguatezza della retribuzione rispetto al parametro costituzionale di cui all'art. 36 della Costituzione.

Invece, nell'ambito del trattamento retributivo, non sono ritenute sussistere ragioni per escludere i magistrati onorari dal trattamento di fine rapporto, trattandosi di indennità che spetta a tutti i lavoratori, anche a tempo determinato.

Invece, in un pronuncia dello scorso 26 novembre 2020, il Tribunale di Napoli, annoverando nella nozione di "lavoratore" secondo il diritto eurounitario coloro che svolgono le funzioni di Giudice di Pace, ha ritenuto andasse loro riconosciuto di conseguenza il diritto a un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del Ministero della Giustizia.

Leggi anche: I giudici di pace sono 'lavoratori'

Scarica pdf Tribunale di Roma, sentenza 13 gennaio 2021

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