Per la Cassazione, quando si verifica un incidente che vede coinvolto un utente della strada e un animale selvatico la colpo si presume in capo alla Regione

Sinistro stradale con animale selvatico

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Quando si verifica un sinistro stradale a causa di un animale selvatico la colpa si presume a carico della Regione, perché titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, a meno che non riesca a dimostrare che gli enti a cui spetta in concreto l'esercizio di funzioni proprie o delegate, non hanno adottate quelle misure che avrebbero potuto evitare l'evento. Questo il principio ribadito alla Cassazione con la sentenza n. 25280/2020 (sotto allegata) in una vicenda processuale che inizia quando un conducente presenta domanda per ottenere il risarcimento dei danni riportati alla sua autovettura a causa della collisione con un capriolo su una strada provinciale, convocando la Provincia e la Regione. Richiesta che però viene rigettata dal Giudice di Pace e contro la quale il conducente ricorrere in appello senza successo, visto che il Tribunale, nel contraddittorio con la provincia, conferma la decisione di primo grado.

Violazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio

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Soccombente in entrambi i gradi di merito il conducente ricorre quindi in Cassazione sollevando tre motivi di ricorso con cui contesta principalmente la violazione delle regole sull'onere probatorio e di quelle che regolano la disponibilità delle prove da parte del giudice.

Per i sinistri cagionati dalla fauna selvatica la colpa si presume della Regione

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Con la sentenza n. 25280/2020 la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso avanzato dal conducente per le seguenti ragioni.

Prima di tutto la Corte rileva che sulla legittimazione passiva della Regione affermata dal Tribunale si è formato il giudicato perché il relativo capo della sentenza non è stato impugnato, per cui la provincia non aveva interesse a resistere in sede di legittimità, visto che i motivi sollevati dal ricorrente non investono detta questione.

In secondo luogo la Cassazione fa presente che di recente, mutando il proprio orientamento, ha affermato che: "Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno."

Passando poi ai primi due motivi del ricorso la Cassazione li esamina congiuntamente perché connessi e chiarisce che il ricorrente, come risulta dalla sentenza impugnata, non ha fornito una prova adeguata a dimostrare la responsabilità degli enti preposti alla manutenzione della strada in relazione allo scontro tra la sua autovettura e l'animale selvatico. In pratica è mancata la prova della condotta colposa degli enti per quanto riguarda le condizioni e il mantenimento delle condizioni della strada e delle sue immediate vicinanze. I due motivi, come formulati, chiedono al giudice di legittimità, a cui è precluso, un nuovo giudizio dei fatti, per cui sono inammissibili. Inammissibile però anche il terzo motivo perché in sostanza non precisa in quale violazione motivazionale o procedimentale sia incorso il Tribunale.

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Scarica pdf Cassazione n. 25280/2020

Foto: 123rf.com
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