Aumentano le pensioni di invalidità, ma non per tutti. Sulla scia della pronuncia della Consulta, il D.L. Rilancio conferma l'istituzione di un fondo ad hoc con dotazione pari a 46 milioni per il 2020

Pensioni di invalidità: le novità del D.L. Rilancio

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Il D.L. Rilancio (n. 34/2020) è stato convertito in legge dal Senato il 16 luglio 2020 (leggi Decreto Rilancio: tutte le misure), dopo che il governo ha posto la fiducia sul testo, approvato dalla Camera il 9 luglio, che mette in campo 55 miliardi di euro per limitare l'impatto economico provocato dall'emergenza Coronavirus su famiglie, imprese e lavoratori.

Tra le tante novità apportate emerge l'introduzione di un nuovo art. 89-bis che si occupa dell'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, che servirà ad aumentare le pensioni di invalidità.

Raddoppio pensioni di invalidità: la decisione della Consulta

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Una decisione che fa seguito alla sentenza

della Corte Costituzionale del 24 giugno 2020 con cui la Consulta ha ritenuto che i 285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non siano sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. Ciò, dunque, violerebbe il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili.

La Corte ha dunque affermato la necessità di assicurare degli aumenti, ovvero il c.d. "incremento al milione" (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001.

A chi spettano le maggiorazioni

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Con le novità introdotte nel Decreto Rilancio, dunque, viene data una forte accelerazione alla decisione della Corte Costituzionale. Gli aumenti, tuttavia, non riguarderanno indistintamente tutte le pensioni, in quanto dovranno essere assicurati una serie di requisiti, anche reddituali.

Gli aumenti saranno erogati a tutti gli invalidi civili totali (di cui parla l'articolo 12, primo comma, della legge 118/1971) che abbiano compiuto i 18 anni (in luogo dei 60 richiesti dalla normativa vigente) e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.

Nulla cambia, dunque, per invalidi non al 100% o per coloro che abbiano redditi superiori a tale soglia, a meno che non si decida di adottare iniziative analoghe anche nei loro confronti, ma sul punto sarà sicuramente indispensabile prima attendere la pubblicazione della sentenza della Consulta.

Quando partiranno gli aumenti

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Per quanto riguarda l'operatività della maggiorazione sociale per i trattamenti di invalidità civile, al momento non vi sono certezze. Sarà necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. Rilancio, per iniziare a valutare le tempistiche per l'entrata a regime degli aumenti.

Indubbiamente l'idea di fondo resta quella di provvedere in tempi stretti, come dimostra la scelta di provvedere in materia già con il Decreto Rilancio pronto ad essere definitivamente convertito in legge. Idealmente, si suppone che gli aumenti potrebbero partire già dal mese di agosto, o meglio, avere effetto da tale data, ma non vi è ancora nulla di confermato.

Difficilmente, inoltre, dal prossimo mese l'INPS sarà già in grado di mettere in atto le misure operative per garantire gli adeguamenti, anche se ciò potrebbe essere "bypassato" riconoscendo poi gli arretrati nei mesi successivi. Sul punto, va rammentato che la sentenza della Corte Costituzionale non avrà effetto retroattivo e dunque le novità troveranno applicazione soltanto per le future erogazioni.


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