Ma non per sempre. Per la Cassazione, dopo il sequestro dei cani maltrattati, non può stabilirsi l'affido definitivo solo in base al giudicato cautelare

di Lucia Izzo - A seguito del sequestro preventivo dei cani detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, si può disporre l'affidamento a privati disponibili ad accoglierli, ma non in modo "definitivo" non essendo all'uopo sufficiente la formazione del solo "giudicato cautelare". Stante la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione, è infatti necessario che l'accertamento sulla responsabilità degli imputati diventi irrevocabile per disporre definitivamente degli animali di loro proprietà. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 16480/2020 (sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso del Sostituto Procuratore.

Animali in stato di abbandono

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Due persone erano risultate indagate ex art. 727, comma 2, c.p., per aver detenuto, nelle pertinenze della loro abitazione, 16 cani adulti di razza pastore tedesco in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Il Tribunale dopo aver convalidato il sequestro d'urgenza operato dalla P.G. aveva contestualmente disposto il sequestro preventivo dei cani.

Il Sostituto Procuratore censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto, limitatamente ai 9 cani di proprietà di uno degli indagati, la richiesta di autorizzazione a un affido definitivo non appena intervenuto il giudicato cautelare sul sequestro.

Affidamento a privati

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Gli Ermellini rammentano che, operato il sequestro degli animali che si assumono maltrattati o comunque destinatari di una delle altre condotte illecite penalmente sanzionate, ben è possibile disporne l'affidamento ai privati prima della definizione del procedimento penale.

Sul punto, la stessa giurisprudenza ha "condivisibilmente precisato (cfr. Cass., n. 22039/2010) che l'affidamento provvisorio a privati degli animali oggetto di sequestro, effettuato nel corso del processo in attesa di individuare gli enti e associazioni che si dichiarino disponibili ad accoglierli, non contrasta con la previsione di cui all'art. 19-quater disp. att. cod. pen., che non pone affatto limitazioni al riguardo".

Non può essere accolta, invece, l'interpretazione del Procuratore secondo cui, ancor prima che intervenga la statuizione sulla confisca e che questa diventi irrevocabile, si dovrebbe consentire l'affidamento in via definitiva degli animali ai privati disponibili ad accoglierli in virtù della sola formazione del "giudicato cautelare".

Animali sequestrati e affido definitivo

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La Corte spiega che finché l'accertamento sulla responsabilità degli imputati (che, nel caso di specie, neppure risultano ancora indagati) non diventi irrevocabile, non è possibile disporre definitivamente degli animali di loro proprietà, in assenza di una eventuale statuizione di confisca, trattandosi di operazione non legittima alla luce della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 23, comma 2, della Costituzione.

Infatti, non può affatto escludersi che il soggetto accusato di determinate condotte in danno degli animali sia assolto all'esito del giudizio, risultando pertanto pienamente legittimato a ottenere la restituzione degli animali sequestrati. Tale effetto non sarebbe possibile qualora, in una fase interlocutoria del procedimento penale, si disponesse l'affidamento definitivo degli animali solo in presenza di un cd. "giudicato cautelare", non certo equiparabile alla nozione tecnica di irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato, ex art. 648 del codice di rito.

In conclusione, l'esigenza di assicurare agli animali sequestrati un'adeguata protezione mediante l'affidamento temporaneo a soggetti privati pronti a prestare loro accoglienza, non può essere estesa fino al punto di sacrificare il principio per cui, fino all'accertamento irrevocabile della responsabilità penale dell'imputato, non può procedersi all'ablazione definitiva di quanto nella sua disponibilità.

Deve pertanto ritenersi legittima la decisione del G.I.P. di consentire affidamenti soltanto provvisori degli animali di proprietà dell'indagata.

Inidoneo il deposito della cauzione

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Sbaglia il Procuratore ad affermare che, qualora il padrone venisse assolto, verrebbe spezzato il legame affettivo instauratosi tra l'animale e il nuovo detentore: il medesimo discorso, spiega la Cassazione, può valere anche al contrario, essendo parimenti ingiusto che non venga ripristinato il rapporto tra l'animale e il suo proprietario, qualora questi, all'esito del giudizio, venga riconosciuto estraneo agli addebiti a suo carico inizialmente formulati.

Neppure il deposito di una cauzione da parte dell'affidatario dell'animale può ritenersi idoneo a sanare la frattura della regola generale secondo cui, in caso di definitiva assoluzione, quanto sequestrato deve essere restituito all'imputato proprietario, a meno che non venga rilevata una intrinseca illiceità del bene oggetto di cautela.

Scarica pdf Cassazione Penale, sentenza n. 16480/2020

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