La Cassazione rammenta che il giudice ordinario deve solo controllare la mancanza del permesso di soggiorno al momento dell'espulsione, non potendo effettuare una valutazione di legittimità

di Lucia Izzo - Poiché il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio e a carattere vincolato, il giudice ordinario è tenuto solo a controllare che, al momento dell'espulsione, risultava mancante il permesso di soggiorno perché non richiesto, revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo.

Sindacato del giudice amministrativo

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Non gli è consentito, invece, effettuare alcuna valutazione sulla legittimità del relativo provvedimento del Questore, poiché si tratta di un sindacato spettante unicamente al giudice amministrativo. Al momento dell'espulsione, dunque, ciò che rileva è la mancanza del permesso di soggiorno perché scaduto e non rinnovato.

È l'indirizzo giurisprudenziale a cui ha dato seguito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 7619/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una cittadina extracomunitaria nei confronti della quale era stato emesso un provvedimento di espulsione.

Permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato

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Il Giudice di Pace, nel rigettare l'opposizione contro il provvedimento, osservava come la donna fosse titolare di un permesso di soggiorno che il Questore non aveva rinnovato in quanto la ricorrente aveva tardivamente inviato la documentazione finalizzata al rinnovo (oltre un anno dalla relativa scadenza) e non aveva ottemperando all'invito a presentarsi per i rilievi fotodattiloscopici, prescritti dall'art. 5, comma 2-bis, del Testo Unico Immigrazione.

Il Prefetto, invece, aveva escluso i motivi umanitari o altri gravi motivi di carattere personale, ex art. 11, comma 1, lett. c) ter, del d.p.r. n. 394/99 (ovvero di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/98) e dall'intervista effettuata e allegata in atti della Pubblica Amministrazione risultava che la ricorrente non aveva chiesto il termine per la partenza volontaria. In aggiunta, era stato congruamente motivato il rischio di fuga della ricorrente.

In Cassazione, la donna ritiene che non siano state valutate adeguatamente le condizioni che escludono l'espulsione automatica dello straniero: sostiene che, pur in caso di ritardo nel rinnovo del permesso di soggiorno, l'espulsione non sarebbe legittima nel caso in cui l'interessato possa dimostrare la persistenza dei requisiti legittimanti il rinnovo stesso. Ancora, contesta la sussistenza dei presupposti normativi dell'espulsione dello straniero non appartenente all'area UE.

Provvedimento di espulsione: il sindacato del giudice ordinario

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Si tratta di doglianze che la Cassazione ritiene infondate. Viene data continuità a quell'orientamento secondo cui, in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo.

Invece, risulta preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del Questore, trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione" (Cass., SU, n. 22217/2006; n. 12976/2016; n. 15676/2018).

Nel caso concreto, ciò che rileva è l'accertamento, al momento dell'espulsione, della mancanza del permesso di soggiorno perché scaduto e non rinnovato, essendo irrilevante la circostanza della pendenza dei termini per impugnare il diniego di rinnovo. Nel caso di specie, inoltre, la ricorrente neppure ha dedotto di aver presentato una domanda di rinnovo, seppure tardiva.

Scarica pdf Cassazione Civile. ordinanza n. 7619/2020

Foto: 123rf.com
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