Con l'ultimo aggiornamento dell'Ufficio Italiano Cambi rivolto ai ?professionisti? tenuti a fornire la ?Collaborazione attiva? in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, possiamo dire che l'ultimo velo di ipocrisia è definitivamente crollato: il reato di evasione fiscale, in presenza di danno erariale rilevante, può integrare il reato presupposto al riciclaggio (1). Ricevetti diverse osservazioni dissenzienti allorquando, nella primavera del 2004 ebbi modo di esprimere analoghe considerazioni in ordine al ?Riciclaggio da evasione fiscale? (2). Si sosteneva che fare l'imprenditore in qualsivoglia settore della nostra economia, con tutti i timbri ed autorizzazioni necessarie rilasciate dalla Pubblica Amministrazione (Licenza di esercizio, iscrizione Camera di commercio, Partita IVA
etc.), significava svolgere l'esercizio di una attività economica lecita e pertanto, non poteva considerarsi prodromica alla provenienza illecita dei profitti. Posto che la condotta criminosa del riciclaggio contemplata dal vigente articolo 648-bis del Codice Penale afferma testuale: ?Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi, altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.? Sarei stato sicuramente d'accordo con la diversa e più generosa linea di pensiero, ove mai lo stesso articolato avesse affermato: ??.provenienti dall'esercizio di un'attività illecita?. Alla luce di tale autorevole e qualificato orientamento, pur comprendendo il possibile disagio di tanti professionisti del ?minimo sforzo e massimo rendimento?, ho la presunzione di ritenere che la strada intrapresa potrà rivelarsi vincente tanto per un serio contrasto alla evasione fiscale
che al malaffare nel suo complesso (3). Infatti, i tanti ?delitti? commessi dagli imprenditori in occasione della Dichiarazione dei redditi sovente basate sulla frode e sull'inganno, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, praticamente false (art.2 D.Lgs. nr.74/2000), o altri tipi di artifici (art.3), con il fine ultimo di alterare il risultato contabile (posto che la fantasia umana non conosce limiti di sorta!), costituiscono tutte fattispecie di rilevanza penale punite con reclusione e multa
e pertanto ipotesi delittuose. Non parliamo poi degli articoli 4 e 5 dello stesso Decreto, dove si parla, rispettivamente, della ?Dichiarazione infedele? e della ?Omessa dichiarazione?. Con eccezione della fattispecie indicata nell'articolo 2 dove non è richiesta una soglia quantitativa di danno (annotazione di costi fittizi previo utilizzo di fatture false), per le restanti condotte, necessita un danno erariale su base annua compreso fra i 100/150.000,00 euro, perché possa parlarsi di una condizione necessaria per trovarci in presenza del ?Riciclaggio da evasione fiscale?. L'altra condizione che deve sussistere simultaneamente, è la presenza del soggetto terzo che, fuori dai casi di concorso, sostituisce o trasferisce la ingente risorsa finanziaria opportunamente occultata dallo stesso imprenditore sul conto extracontabile. In altri termini, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, perché sussista la fattispecie in discorso, vi è contemporaneamente bisogno del prestanome consapevole della origine della provvista economica e la soglia quantitativa di assoluta rilevanza nella misura appena indicata. Solo in questi casi bisognerà procedere con la necessaria sollecitudine alla ?Segnalazione di Operazione Sospetta? secondo i dettami contenuti nella neonata normativa di riferimento (art. 9 del D.M. 141/06). Se è vero che i fedifraghi fiscali aumentano in modo esponenziale, con modalità direttamente proporzionato alla pressione tributaria, appare altrettanto evidente il difficile ruolo dei ?professionisti? ai quali si è rivolto l'Ufficio Italiano Cambi con il parere in commento. Oggi, governare e gestire gli interessi dell'imprenditore poco incline a corrispondere agli oneri tributari diventerà operazione tanto più complessa, laddove non si riuscirà ad imprimere una nuova etica da parte degli stessi professionisti, anche grazie alle nuove e diverse responsabilità intervenute. Oggi, forse, si comincia a fare sul serio. Insieme, vedremo il prosieguo. www.giovannifalcone.it info@giovannifalcone.it (1) Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti - Chiarimenti Vari ? Aggiornamento del 21 giugno 2006 21. Segnalazione di operazioni sospette - reati tributari In merito alla rilevanza come reati presupposto del reato di riciclaggio degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4 del D.Lgs. 74/2000 si chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex. art. 3 della L. 197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell'operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale (delitti). L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede come fattispecie delittuosa la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che, pertanto, può integrare reato presupposto a quello di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta. Gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000 contemplano delle fattispecie che assumono rilevanza delittuosa al di sopra di una certa soglia. Al di sotto di tale soglia, l'illecito perpetrato non costituisce ovviamente reato presupposto al riciclaggio. (2) IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE (3) ANTIRICICLAGGIO ...professionisti ai nastri di partenza? (4) RIDURRE LE TASSE PER ABOLIRE I CONDONI TRIBUTARI

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