Per il recupero di tributi locali fino a 10mila euro obbligatorio il sollecito di pagamento prima di attivare la procedura esecutiva. Consentita anche la rateizzazione nel pagamento delle somme dovute

di Lucia Izzo La manovra di Bilancio 2020 ha riformato la riscossione degli enti locali. Tra le novità emerge, in particolare, l'introduzione anche per gli enti locali del c.d.accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all'esecuzione forzata.


Nel dettaglio, qualora gli enti locali affidino la riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicheranno esclusivamente le disposizioni sull'accertamento esecutivo previste dal comma 792 della legge di bilancio.

Vediamone il funzionamento:

Tasse locali: accertamento esecutivo dal 1° gennaio 2020

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L'accertamento esecutivo degli enti locali è destinato a operare a partire dal 1° gennaio 2020 e riguarderà non solo i tributi (Imu, Tasi e così via), ma anche le entrate patrimoniali degli enti, con esclusione delle contravvenzioni stradali.


In sostanza, l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali conterrà anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati. La stessa intimazione sarà presente anche negli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti medesimi e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni.


I contribuenti dovranno provvedere al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione di tali entrate.

Riscossione sprint tributi locali

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Gli atti, dunque, conterranno espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Sarà indicato anche il soggetto che, se non si provvede al pagamento nei termini, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Pertanto, decorsi 60 giorni dalla notifica, ovvero decorso il termine utile per la proposizione di un eventuale ricorso, l'atto diventerà pienamente esecutivo, senza necessità di una preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. E decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Addirittura, in caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, potrà direttamente essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata, anche prima del termine di sessanta giorni o l'eventuale termine per il ricorso.

Sollecito di pagamento obbligatorio per importi fino a 10mila euro

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Per tutelare i diritti del contribuente, sono previsti dei limiti all'esecutività dell'accertamento: in particolare, viene individuato il limite minimo, pari a 10 euro, al di sotto del quale l'atto di accertamento esecutivo locale non acquista efficacia di titolo esecutivo. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e può comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, il predetto importo minimo.

Viene, inoltre, introdotto l'obbligo di inviare un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare. Il predetto sollecito servirà ad avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 1, comma 544 della legge n. 228/2012, per il recupero di importi fino a 1.000 euro, viene ridotto a 60 giorni.

Rateizzazione tasse

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In assenza di regolamentazione da parte degli enti, la manovra 2020 di bilancio disciplina anche la dilazione del pagamento delle somme dovute.

In particolare l'ente concederà la ripartizione del pagamento di tali somme fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.


Lo schema per la rateizzazione è il seguente:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;

- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;

- da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;

- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

- da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

- oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

Agli enti è consentito, con proprie deliberazioni, regolamentare ulteriormente condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.


In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa potrà essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

In particolare, si decade dalla rateizzazione se vi è stato espresso sollecito, nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi. In tal caso, il debito non potrà più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

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