La Suprema Corte conferma la condanna per violenza privata contro chi si rifiuta di spostare la propria auto che blocca l'accesso al cortile

di Lucia Izzo - Confermata la condanna per violenza privata nei confronti di colui che si rifiuta di spostare la propria autovettura, che blocca l'accesso al cortile in uso anche ad altra persona a cui viene impedito di entrare per recuperare i propri attrezzi ivi depositati.

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 51236/2019 (sotto allegata).

Non è la prima volta che gli Ermellini si pronunciano su vicende analoghe e il prevalente indirizzo giurisprudenziale è nel senso di condannare coloro che bloccano il passaggio e impediscono l'accesso al cortile, al garage o, addirittura, parcheggiano selvaggiamente in doppia fila.

La condanna per aver bloccato accesso a cortile

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Nel caso di specie, gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un uomo condannato per il reato di violenza privata. Nel dettaglio, l'imputato si era rifiutato di rimuovere la sua auto parcheggiata all'ingresso di un cortile in uso anche al suo vicino, al quale aveva impedito di accedervi e di prelevare gli attrezzi di sua proprietà ivi depositati.


La difesa ritiene che il rifiuto addebitabile all'imputato non sia equiparabile alla violenza o alla minaccia richieste per l'integrazione del reato, ma gli Ermellini sono di contrario avviso e ritengono il fatto pienamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 610 del codice penale, come dimostra un indirizzo giurisprudenziale prevalente in sede di legittimità.

Violenza privata bloccare il passaggio al cortile con la propria auto

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Nel dettaglio, integra delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (cfr. Cass. n. 8425/2013).


Nella sentenza n. 5358/2018, la Cassazione ha precisato che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà. Pertanto, anche la condotta di chi ostruisca volontariamente la sede stradale per impedire ad altri di manovrare nella stessa si ritiene realizzare l'elemento materiale del reato in questione.


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Parcheggio selvaggio? È violenza privata

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Anche il parcheggio selvaggio può far scattare la condanna ex art. 610 del codice penale. Nella sentenza n. 24614/2005, la Suprema Corte ha specificato che ogniqualvolta un soggetto tiene una condotta idonea a costituire una forma di coazione della persona offesa che non costituisce un più grave reato, deve ritenersi integrato il reato di cui all'articolo 610 del codice penale. Nel caso di specie, il reo era stato condannato per aver parcheggiato in doppia fila, in maniera tale da bloccare un'auto altrui, e per essersi rifiutato di spostarla, nonostante le richieste della vittima.

Per approfondimenti Parcheggio in doppia fila: è violenza privata

Nella sentenza n. 32720/2014 gli Ermellini sono giunti altresì alla conclusione che commette il reato di violenza privata colui che ostruisce con il proprio veicolo l'unica via di uscita da un fondo, o meglio, colui che fa questo con il preciso intento (dolo) di impedire la libera uscita dallo stesso. Giusta la condanna, pertanto, nei confronti dell'automobilista che aveva bloccato con il proprio fuoristrada l'unico passaggio che permetteva di uscire dal fondo per bloccare colui che, secondo l'imputato, stava illecitamente arando un fondo si sua proprietà.

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Scarica pdf Cass., V pen., sent. n. 51236/2019

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