Integrato il delitto di violenza privata da parte dell'automobilista che per ripicca occupa la strada impedendo il passaggio. Da valutare soltanto la tenuità del fatto

di Marina Crisafi - Bloccare la strada e impedire il passaggio a un'altra auto è violenza privata. Così la quinta sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 5358/2018 sotto allegata) confermando la condanna nei confronti di un uomo che per ripicca aveva ostruito la strada impedendo ad un'altra autovettura di poter ripartire.

La vicenda

Il caso nasce da una discussione accesa tra due automobilisti. Uno dei due decide di lasciare lì l'autovettura bloccando così l'altro che non può muoversi. La vicenda finisce in tribunale e il giudice di merito ha condannato il primo contendente per violenza privata e minaccia in danno dell'altro. La sentenza veniva confermata anche in appello.

L'uomo ricorreva pertanto in Cassazione, lamentando mancanza di motivazione in ordine agli elementi (oggettivo e soggettivo) della violenza privata, giacché dalla pronuncia impugnata non si rinvengono le ragioni per cui sarebbe stata realizzata l'ostruzione della sede stradale né l'intenzionalità dell'ostruzione stessa, che si era protratta soltanto per il tempo del diverbio insorto tra i due.

Quanto al reato di minaccia, l'uomo sostiene che era stata ingiustamente attribuita valenza delittuosa a un'espressione innocua pronunciata senza intenzionalità minatoria.

Bloccare un'altra auto è reato di violenza privata

Per la Cassazione, entrambi i motivi sono infondati. Quanto al delitto di violenza privata, ribadiscono gli Ermellini, ai fini della sua configurabilità, "il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione. Pertanto, anche la condotta di chi ostruisca volontariamente la sede stradale per impedire ad altri di manovrare nella stessa realizza l'elemento materiale del reato in questione".

Per cui, non vi è dubbio che ciò sia avvenuto nel caso di specie, posto che l'imputato aveva impedito all'altro automobilista di riprendere la marcia dopo l'alterco tra i due e per un apprezzabile lasso di tempo (di circa 7-8 minuti secondo i testi).

Sotto il profilo soggettivo, ricordano ancora dal Palazzaccio, "ai fini della configurazione del reato di violenza privata è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare: il dolo è, pertanto, generico. Ne consegue che il fatto stesso di impedire ad altri automobilisti di transitare sulla strada pubblica, o di riprendere la marcia, integra l'elemento soggettivo del reato in questione".

Ugualmente infondato è il motivo relativo alla minaccia. Le parole pronunciate dall'imputato infatti (ndr. "tanto sta faccenda non finisce qui, t'aspetto quando finisci de lavorà, cusci te la faccio vedé io, te faccio na faccia come un tamburo") avevano valenza minatoria, posto che contenevano la rappresentazione di un male, la cui verificazione dipendeva dalla volontà dell'agente.

Unico spiraglio invece è lasciato dalla S.C., in ordine alla richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., su cui i giudici di merito hanno omesso ogni pronuncia al riguardo. Per cui, ciò basta a far annullare la sentenza impugnata e a far passare la parola al giudice del rinvio.

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Cassazione, sentenza n. 5358/2018

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