Qual è il corretto trattamento previdenziale per i lavoratori del part-time verticale ciclico? Guida ai diritti previdenziali riconosciuti e giurisprudenza in materia
Avv. Francesco Pandolfi - Si tratta di una questione rilevante nel diritto del lavoro italiano, peraltro varie volte affrontata dalla Cassazione che ha ristabilito gli equilibri e sancito il riconoscimento dei diritti previdenziali dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in part-time verticale ciclico, con articolazione della prestazione lavorativa a tempo pieno solo su alcuni giorni del mese o di determinati periodi dell'anno.

Come reclamare questo diritto? Come arrivare correttamente al calcolo dell'anzianità contributiva per acquisire il diritto alla pensione, con riferimento ai lavoratori con rapporto a tempo parziale cd. verticale ciclico?

Di che cosa parliamo?

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Si tratta di un segmento giuslavoristico di un certo spessore, dal momento che riguarda decine di migliaia di dipendenti nei vari settori produttivi nel nostro Paese.

Addirittura, dato il rilievo della questione, è stato già presentato un documento alla UE per la richiesta del riconoscimento dell'anzianità contributiva per tutte le 52 settimane dell'anno, a prescindere dai periodi per i quali sono versati i contributi, in modo che i contributi siano riproporzionati sull'intero anno a cui si riferiscono.

In pratica, il problema su questi specifici contratti nasce da questo: i lavoratori in regime di part time verticale ciclico hanno un trattamento peggiore rispetto ai lavoratori a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa non giovano né ai fini della prestazione previdenziale né per l'anzianità contributiva.

L'Inps come si comporta?

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Ebbene, al momento prevede un trattamento differenziato tra i lavoratori che effettuano il part time verticale ciclico e quelli che effettuano il part time orizzontale, riconoscendo a questi ultimi l'intera anzianità contributiva ed ai primi la sola anzianità relativa ai periodi lavorati.

Dunque, oggi come oggi, il lavoratore che vuole attivarsi per vedersi riconosciuto il diritto ed eliminare la sperequazione, si deve rivolgere al Giudice.

Cosa dice la Cassazione

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Il massimo Organo giudicante ha avuto già varie occasioni per pronunciarsi sulla delicata questione e risolvere il problema in favore del dipendente.

Un caso, tra questi, che può essere utile come riferimento per coloro che desiderano avviare l'azione a tutela dei diritti previdenziali è quello affrontato dalla Cassazione Sezione L Civile, con l'ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15007.

La Corte, nello specifico, rivolge l'attenzione ai contratti degli assistenti di volo (ma è noto che lo schema contrattuale in esame si applica ad una varietà di rapporti quali, ad es., quelli all'interno del segmento ricettivo/alberghiero).

Questo ricorso in Cassazione è partito dall'Inps. L'ente previdenziale ha denunciato la violazione del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, del Decreto Legge n. 726 del 1984, articolo 5 co 11 D.L. n. 463/83, articolo 7, comma 1, conv. con mod. in L. n. 638 del 1983, per essersi disatteso l'assunto secondo cui i periodi di inattività lavorativa del part time verticale devono essere considerati neutri rispetto alla maturazione dell'anzianità contributiva computabile a fini pensionistici.

Il ricorso dell'Ente, però, è stato ritenuto infondato.

Dice infatti la Cassazione che ormai è consolidato (Cass. 10.04.2018 n. 8772), pur se con alcune diverse sfumature, l'orientamento secondo cui il D.L. n. 726/84 art. 5 comma 11, (in forza del quale ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva "inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale" va calcolata "proporzionalmente all'orario effettivamente svolto") va inteso, per ragioni di conformità rispetto alla normativa Eurounitaria e per ragioni di parità di trattamento proprie già del diritto interno, nel senso che l'ammontare dei contributi versati ai sensi del D.L. n. 463/83 art. 7 (o poi sulla base delle successive ed identiche previsioni di cui al D.L. n. 61/00 art. 9 comma 4 e di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articolo 11, comma 4) deve essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione -nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale cd. verticale ciclico-, i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore.

Come avviare la domanda?

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Per chiedere il riconoscimento dei diritti previdenziali nel part time verticale occorre raccogliere tutta la documentazione utile a dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro; quindi allegare il contratto, le buste paga, un documento di identità e codice fiscale.

Scopo dell'azione sarà quello di chiedere la condanna dell'Inps a riconoscere il periodo di 52 settimane annue per i periodi di part time lavorati, con conseguente ricostituzione della posizione contributiva del dipendente.

E' consigliabile rivolgersi poi ad un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro e Diritto Previdenziale.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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Foto: 123rf.com
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