Per la Cassazione il divieto di espropriare la prima casa non trova applicazione nel processo penale. Consentito il sequestro preventivo della casa dell'indagato per frode fiscale

di Lucia Izzo - La disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 69/2013, che, in specifiche ipotesi e condizioni, impedisce all'agente della riscossione di espropriare la "prima casa" del debitore, non trova applicazione nell'ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell'abitazione dell'indagato.


La Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 22581/2019 (qui sotto allegata) ha richiamato tale orientamento, precisando, tuttavia, che trattasi di una conclusione che "potrebbe essere oggetto di revisione critica".

Il caso

Ciò nonostante, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un imprenditore, indagato relativamente a reati di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nei cui confronti era stato disposto il sequestro preventivo (per equivalente finalizzato alla confisca) confermato dalla sezione riesame del Tribunale.


In Cassazione, l'uomo ritiene che i giudici abbiano agito in violazione di legge (art. 52, comma 1, lett. G, del D.L. n. 63/2013), non rispettando il divieto di sequestro della prima casa di abitazione in quanto, nel caso di specie, il sequestro era stato disposto sulla sua unica abitazione.


Tuttavia, l'uomo non aveva fornito la prova che si trattava della sua prima e unica casa e, per i giudici di merito, la disciplina limitativa non sarebbe stata applicabile in sede di sequestro preventivo per equivalente. La difesa dell'imprenditore, invece, evidenzia che la normativa intende salvaguardare la prima casa dall'azione del fisco e, pertanto, anche dal sequestro penale per debiti verso il fisco.

Prima casa: è pignorabile nell'ambito del processo penale?

In effetti, rammentano gli Ermellini, sussiste un orientamento giurisprudenziale il quale afferma che la disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 69/2013 (conv. con mod., in L. n. 98/2013), che preclude all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore, non trova applicazione nell'ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell'abitazione dell'indagato (cfr. Cass. n. 7359/2014 e n. 3011/2016)


Ciononostante, la Corte sostiene che trattasi di un orientamento passabile di "revisione critica" in quanto, non applicando il limite dell'aggressione della prima casa di abitazione, in sede penale sarebbe aggirata (peraltro per crediti fiscali) la disposizione posta a tutela del diritto costituzionale di abitazione. La ratio della norma, secondo i magistrati del Palazzaccio, non risulta diversa dal pignoramento del solo quinto delle retribuzione.


Tuttavia, anche seguendo una tale argomentazione, ciò risulterebbe comunque ininfluente sulle sorti del ricorso in oggetto poiché l'imprenditore non ha dimostrato, in fatto, la natura di prima casa dell'immobile in sequestro. Il ricorso, pertanto, va respinto.

Scarica pdf Cass., III pen., sent. n. 22581/2019

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