Il D.L. n. 4/2019 prevede un prepensionamento dei lavoratori con "quota 94" grazie a un assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali. Ma le imprese dovranno impegnarsi al ricambio

di Lucia Izzo - L'azienda che promette di assumere potrà anticipare Quota 100 e lasciare a casa i lavoratori già con "Quota 94" ovvero coloro che, al 31 dicembre 2018, abbiano maturato i 59 anni d'età e 35 di contributi. Costoro si vedranno riconosciuto un assegno straordinario erogato dai Fondi di Solidarietà fino alla maturazione di quota 100, ovvero entro il 31 dicembre 2021.


Sarà tuttavia necessaria la firma preventiva di un accordo bilaterale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il quale stabilirà i lavoratori da assumere in sostituzione dei prepensionati.


Il costo dei tre anni aggiuntivi di pensionamento anticipato sarà, dunque, a totale carico dei Fondi di solidarietà bilaterali e, dunque, dei datori di lavoro (singoli o aziende) che a questi fondi.

Quota 100 e Fondi di solidarietà bilaterali

Sul punto, l'Inps ha fornito dettagli nella Circolare n. 10/2019 (qui sotto allegata) che ha illustrato le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte dal D.L. n. 4/2019, in particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata "quota 100", con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al d.lgs. n. 148/2015 e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012.


L'art. 22 del decretone, nel dettaglio, prevede la possibilità di concedere un assegno straordinario anche per il conseguimento della pensione anticipata "quota 100", a cui potranno accedere, si rammenta, coloro che perfezionano il requisito anagrafico di 62 anni e il requisito contributivo di 38 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.


In attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore, l'art. 22 stabilisce che, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, i Fondi di solidarietà di cui al d.lgs. n. 148/2015 (attualmente 14) potranno erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che perfezionano i requisiti per accedere a Quota 100 entro il 31 dicembre 2021.


La concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di specifici accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, che le aziende che intendono snellire e riorganizzare il proprio organigramma, dovranno sottoscrivere con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata "quota 100" potranno essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Quota 94 solo se le aziende sono disposte al ricambio generazionale

In tali accordi dovrà essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale (che dunque sarà obbligatorio), il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione. Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 151/2015.

Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la "pensione quota 100", l'assegno straordinario dovrà essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario in argomento non potrà essere erogato oltre il 31 marzo 2022.

Fermo restando che l'istituto della cumulabilità dell'assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, l'INPS rammenta che il D.L. n. 4/2019 prevede l'incumulabilità della pensione anticipata "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata "quota 100" e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

L'INPS avvere che le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario verranno comunicate con successivo messaggio.

Scarica pdf INPS Circolare n. 10/2019

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