L'Agenzia delle Entrate precisa che all'acquisto di un impianto fototermico non si applica la detrazione per la riqualificazione energetica ma può applicarsi quella del 50% per interventi di recupero

di Annamaria Villafrate - La risposta n. 135/2019 fornita dall'Agenzia delle Entrate (sotto allegata) a un quesito avanzato da un contribuente è chiara: l'acquisto di un impianto fototermico non rientra tra le opere di riqualificazione energetica che possono beneficiare della detrazione del 65%. Essa è da considerarsi piuttosto un intervento di recupero del patrimonio edilizio, che come tale prevede un bonus del 50%.

Il quesito del contribuente all'Agenzia

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Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate è la risposta a un dubbio, più che legittimo, sollevato da un contribuente.

Questo in sostanza il quesito: avendo il contribuente firmato un contratto che prevede la fornitura e la posa in opera di un impianto "fototermico" può usufruire delle agevolazioni previste per le opere di riqualificazione energetica previste dalla legge n. 296/2006?

Riqualificazione energetica: il quadro normativo

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L'Agenzia per arrivare a rispondere alla domanda del contribuente espone inizialmente il quadro normativo di riferimento:

  • l'art. 1, ai commi 344, 345, 346 e 347, della legge n. 296/2006 ha introdotto particolari agevolazioni fiscali in favore di chi realizza determinati interventi, finalizzati a riqualificare, dal punto di vita energetico, il proprio immobile;
  • l'art 14, comma 1, del decreto legge n. 63/ 2013, ha innalzato al 65 % la detrazione prevista per le suddette opere di riqualificazione;
  • l'art. 1, comma 3, lettera a), n. 1), della legge n. 205/2017 ha prorogato tali benefici fino al31 dicembre 2018.

Si alla detrazione del 65% per i pannelli solari

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Una volta inquadrato giuridicamente il problema, l'Agenzia

torna alla legge n. 296/2006 che ha introdotto le suddette agevolazioni. Essa precisa infatti che, secondo l'art. 346, beneficiano della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica, coloro che hanno sostenuto spese per installare pannelli solari per produrre acqua calda per "usi domestici o industriali", per piscine strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e facoltà universitarie, purché gli stessi siano impiegati per produrre acqua calda per uso sanitario e presentino le caratteristiche tecniche stabilite dal decreto di attuazione. Detrazione non contemplata per i pannelli fotovoltaici, perché la loro finalità non è risparmiare energia, ma di produrne di pulita.

Si al bonus del 50% per gli impianti fototermici

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Passando quindi al cuore del problema, è necessario comprendere se l'impianto fototermico rientra tra le opere di riqualificazione energetica che prevedono la detrazione del 65%.

A tal fine occorre precisare che l'impianto fototermico è finalizzato a convertire e accumulare l'energia rinnovabile rimasta inutilizzata in energia termica e che, per tali caratteristiche è classificato come impianto elettrico. L'accumulo termico è quindi utilizzato per integrare i normali sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, a bassa e alta temperatura.

In sostanza, come precisa l'Agenzia "Il sistema in esame, sembra si sostanzi in un sistema di recupero dell'energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico per riscaldare delle resistenze poste all'interno di boiler e/o accumulatori."

Le caratteristiche degli impianti fototermici, la cui finalità non è il risparmio energetico li rende quindi adatti a beneficiare piuttosto della detrazione del 50% prevista per chi effettua interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, DPR n. 917/1986 Testo Unico Imposte sui redditi) tramite la realizzazione di opere "finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia."

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Foto: 123rf.com
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