Il condominio non è responsabile delle infiltrazioni perché la presunzione di proprietà non si estende all'impianto idrico della singola unità privata

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 27248/2018 (sotto allegata) la Suprema Corte sancisce il principio secondo cui la presunzione di condominio dell'impianto idrico non si estende alla parte compresa nella sfera di proprietà esclusiva dei condomini, nemmeno alle diramazioni che, collegate al tratto del singolo appartamento, allacciato a quello comune, servono a portare acqua nelle singole unità abitative.

La vicenda processuale

La Corte d'Appello dell'Aquila condanna un Condominio, ritenuto responsabile dell'evento dannoso che ha colpito l'appartamento dello stabile. I coniugi proprietari dell'appartamento danneggiato propongono domanda di risarcimento danni nei confronti della proprietaria di quello sovrastante, che però invoca la responsabilità del Condominio, che si costituisce nella persona dell'amministratore. Il Tribunale accoglie la domanda degli attori, rigettando quella riconvenzionale del Condominio. Ricorre in Cassazione il Condominio, resiste con contro ricorso la proprietaria dell'appartamento del piano superiore.

La presunzione di comunione non si estende all'impianto idrico della singola proprietà

Con la sentenza

n. 27248/2018 la Cassazione accoglie il ricorso del Condominio, ritenuto responsabile dei danni da infiltrazioni riportate da un appartamento dello stabile. In sede d'appello, si accerta che la rottura della chiave di stacco dell'acqua è situata nella cucina dell'appartamento del piano superiore a quello danneggiato. Queste conclusioni tuttavia non riescono a dissuadere la Corte dal ritenere che il guasto è nell'impianto condominiale.

Secondo la Cassazione però la Corte d'Appello sbaglia: la responsabilità per i danni non è del Condominio

. Questo perché "la presunzione di comunione delle parti comuni, elencate dal n. 3 dell'art 1117 c.c., fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, non sempre implica che, nell'ambito della porzione di fabbricato esclusiva del singolo condomino, non ricada alcuna parte comune in quanto il criterio distintivo tra parti comuni e parti esclusive del condominio è dato solo dalla loro destinazione, così che il condotto di acque è di proprietà esclusiva, indipendentemente dalla sua ubicazione, per la parte in cui direttamente afferisce al servizio del singolo e comune in tutta la restante porzione, in cui ad esso si innestano uno o più altri canali a servizio di altri condomini".

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Cassazione civile sentenza n. 27248-2018

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