Il datore di lavoro commette il reato artt. 4 e 38 legge n. 300/1970 anche se ottiene il consenso dei dipendenti per installare le telecamere

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 38882/2018 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce che il datore di lavoro commette comunque il reato previsto dagli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori se, anche con il consenso dei dipendenti, installa un impianto di videosorveglianza in una gelateria. Per installare le telecamere infatti la legge richiede un preventivo accordo tra datore e rappresentanze sindacali o, in assenza, la preventiva autorizzazione amministrativa della Direzione territoriale del lavoro.

La vicenda processuale

Nel 2017 la titolare di un gelateria viene condannata in primo grado alla pena dell'ammenda di 800,00 euro per il reato ex artt. 4 e 38 Statuto dei lavoratori perché installava quattro telecamere, connettendole a uno schermo LCD e a un apparato informatico, che gli permetteva di avere la visione e il controllo di tutti i luoghi in cui i dipendenti svolgevano le rispettive mansioni.

L'imputata propone appello, trasmesso in Cassazione perché qualificato dalla Corte come ricorso, perché il giudice avrebbe escluso ingiustificatamente la scriminante del consenso dei lavoratori all'installazione delle videocamere che, viste le ridotte dimensioni dell'attività, poteva sostituire l'accordo sindacale richiesto.

Il consenso del lavoratore non scrimina l'installazione delle videocamere

La Cassazione, con sentenza n. 38882/2018 respinge il ricorso ritenendolo infondato in quanto priva di fondatezza "la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'assenso dei lavoratori come causa esimente della contravvenzione ex artt. 4 e 38 Legge 300 del 1970 (tutela penale del divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non preventivamente autorizzate confermata anche dall'art. 23, c 2 D.Igs n. 151 del 2015, che ha modificato l'art. 171 D.Igs n. 196 del 2003)."

La fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 4 legge n. 300/1970 infatti è integrata con la semplice installazione di telecamere in grado di controllare l'attività dei lavoratori, anche quando, in assenza di preventivo accordo con le organizzazioni sindacali, autorizzata per iscritto dai dipendenti. La legge prevede infatti che il datore, prima d'installare un impianto di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, è tenuto ad accordarsi in tal senso con le rappresentanze sindacali o, in mancanza di accordo, a ottenere l'autorizzazione amministrativa della Direzione territoriale competente. I lavoratori infatti, in quanto parte debole del contratto di lavoro, non possono autorizzare il datore in tal senso.

In conclusione, "il consenso del lavoratore all'installazione di un'apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato, non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice".

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Cassazione sentenza n. 38882-2018

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