La Corte di Cassazione precisa che ai fini della pensione si decade dal diritto al riscatto della laurea dopo 10 anni dalla domanda amministrativa

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 20924/2018 (sotto allegata) la Cassazione precisa che il diritto al riscatto della laurea ai fini pensionistici decade decorsi 10 anni dalla domanda amministrativa, come previsto dall'art. 47 del D.P.R n. 639/1970 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. Così, nel giudizio di legittimità instaurato presso la Corte di Cassazione, la contestazione dell'INPS è stata accolta nei confronti di un soggetto che aveva depositato il ricorso giudiziario a distanza di ben 26 anni dall'istanza amministrativa.

La vicenda processuale

Il Tribunale di Roma dichiara inammissibile la domanda avanzata dall'attore tesa al riscatto degli anni del corso di laurea, poiché decaduto dall'esercizio di questo diritto, ai sensi dell'art. 47 D.P.R n. 639/1970, avendo depositato il ricorso giudiziario a distanza di 26 anni dall'istanza amministrativa del 1983. Il soccombente ricorre quindi in appello e la Corte di Roma, in riforma della precedente decisione, condanna "l'Inps a comunicare all'appellante l'ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto del 29.1.1983 e ad assegnargli il termine per l'adempimento."

La Corte di merito ritiene che il termine di decadenza decennale previsto dall'art. 47 del D.P.R n. 639/1970 non è applicabile al caso di specie, perché previsto solo per le prestazioni previdenziali. Non può ritenersi operante neppure il termine di decadenza di 60 giorni previsto dal D.M del 19.2.1981 visto che l'Inps non ha prodotto la raccomandata con avviso di ricevimento "contenente la comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di riscatto di cui trattasi" pertanto non può ritenersi perfezionato il dies a quo per il computo di questo termine di decadenza.

L'Inps a questo punto ricorre in Cassazione poiché ritiene che:

  • la decadenza prevista dall'art 47 del D.P.R n. 639 del 30/04/1970 sia applicabile anche al riscatto della laurea in quanto prestazione previdenziale;
  • e che a controparte sia eccepibile altresì il termine di decadenza di sessanta giorni, visto che l'accoglimento della richiesta era stata debitamente comunicata.

Riscatto della laurea: decadenza decorsi 10 anni dalla domanda

La Cassazione, con la sentenza n. 20924/2018 accoglie entrambi i motivi di ricorso dell'INPS.

  • In relazione al primo, la Corte ribadisce che la domanda di riscatto del corso di laurea è da considerarsi a tutti gli effetti una prestazione previdenziale a cui è pertanto applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 47 D.P.R n. 639/1970. "E', quindi, evidente che nel caso di specie si è verificata la suddetta decadenza, dal momento che, a fronte della domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea del 29.1.1983, che non era stata poi definita, l'assicurato propose il ricorso per l'accertamento di tale diritto in sede giurisdizionale solo in data 3.2.2009, cioè notevolmente dopo la scadenza del termine decadenziale di dieci anni previsto dal citato art. 47 del D.P.R n. 639/70."
  • Per quanto riguarda poi il secondo motivo del ricorso la Suprema Corte evidenzia come "… l'Inps non aveva necessità di provare l'avvenuta conoscenza (…) della comunicazione con la quale venivano illustrate le modalità di pagamento della somma necessaria ai fini della costituzione della riserva matematica per il richiesto riscatto, atteso che nel ricorso introduttivo del giudizio il medesimo assicurato riferiva di aver rappresentato all'Inps, con lettera del 18.5.1995, di essere venuto a conoscenza del fatto che la sua richiesta era stata accolta e comunicata al suo domicilio, anche se la firma apposta sull'avviso di ricevimento - che aveva potuto consultare presso la sede senza ottenerne copia - non era né sua, né di altro componente del suo nucleo familiare".

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Cassazione lavoro sentenza n. 20924-2018

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