Molti lavoratori al rientro dalle ferie trovano l'amara sorpresa di una retribuzione più bassa di quella percepita. Vediamo se è una cosa legittima e da cosa dipende

di Annamaria Villafrate - Al ritorno dalle ferie molti lavoratori trovano l'amara "sorpresa" di una retribuzione più bassa di quella percepita ogni mese. Legittimo chiedersi il perché. Pensare che sia una sorta di vendetta del datore di lavoro, che magari, a differenza del dipendente magari non è andato in vacanza è sbagliato. In realtà, le ferie, anche se retribuite, non possono fruttare quanto la normale attività lavorativa. Non solo perché la retribuzione, come prevede l'art. 36 della Costituzione, deve essere commisurata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ma anche perché, come ha precisato la Cassazione, gli elementi retributivi previsti per il lavoro straordinario o notturno, che rendono più corposo lo stipendio mensile, non possono essere riconosciuti durante le ferie, se non è previsto dal CCNL.

Indice:

Ferie retribuite: un diritto costituzionalmente garantito

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Le ferie dal lavoro, così come una retribuzione dignitosa, sono diritti costituzionalmente garantiti. A prevederlo è l'art. 36 che così dispone:

"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

Retribuzione inferiore durante le ferie: è normale?

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La norma costituzionale esaminata è chiara nel sancire i diritti del lavoratore. Ogni anno però, tornati dalle vacanze, molti lavoratori, nonostante la Costituzione preveda ferie retribuite, si ritrovano una busta paga decisamente più bassa rispetto a quella normale. Lecito quindi che i dipendenti si domandino se sia giusto o no un simile trattamento retributivo. Vediamo quindi di fare chiarezza.

Per farlo, torniamo all'art. 36 della Costituzione. Dalla formulazione dello stesso si evince che, il lavoratore ha diritto alle ferie retribuite, ma anche che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Va da sé che se durante l'anno il lavoratore ha svolto del lavoro straordinario o notturno, è normale che nel calcolo della retribuzione feriale queste componenti non vengano calcolate. A confermarlo del resto è anche la Cassazione, nelle sentenze (sotto allegate), che si vanno ad esaminare.

Ferie retribuite: il lavoro notturno non è calcolato

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Nella sentenza civile, sezione lavoro n. 813/2013 gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi sul ricorso di un dipendente che lamentava la mancata computazione del lavoro notturno dall'indennità prevista per le ferie, hanno precisato che: "nel nostro ordinamento non esiste un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione dovuta ai fini dei cosiddetti istituti indiretti, sicché, per il riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente la constatazione della normalità, e cioè della sistematicità e non occasionalità di detta prestazione, svolta secondo turni periodici, e della erogazione della relativa indennità, occorrendo anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale, o, come altrimenti indicata, ordinaria o di fatto o globale di fatto (cfr. ex multi, Cass. n. 12920/2003; Cass. n. 20364/2004; Cass. n. 4270/2007)".

Ferie retribuite: lavoro straordinario solo se nel Ccnl

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Ragionando quindi a contrario, le attribuzioni retributive per il lavoro straordinario, possono far parte della retribuzione riconosciuta durante le ferie se, come precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 16394/2017 sezione lavoro, sono previste dal CCNL.

Gli Ermellini in questo caso hanno precisato infatti che: "nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla 'retribuzione globale di fatto', ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 ss, cod. civ.".

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Cassazione lavoro sentenza n. 813-2013
Cassazione lavoro sentenza n. 16394-2017

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