Si configura il reato di concussione quando il pubblico ufficiale abusi della sua qualità pur essendo privo dei poteri tipici previsti dalla carica

di Annamaria Villafrate - Ai fini della configurazione del reato di concussione, l'abuso della qualità rileva anche qualora si estrinsechi in atti che non rientrano nella competenza tipica e funzionale del soggetto agente, se costui lasci presumere un esercizio formale o di fatto. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 29661/2018 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Nella vicenda finita all'attenzione della Suprema Corte, la Corte di appello condanna l'imputato

per concussione. Costui, maresciallo della Polizia Locale addetto agli accertamenti anagrafici e alle verifiche dei cambi di domicilio e residenza, aveva costretto il titolare di un'agenzia di servizi, che aveva presentato due istanze per l'iscrizione nell'anagrafe dei residenti nel comune, a promettergli e a dargli somme di denaro dietro la minaccia di denunciare gli istanti per false attestazioni in relazione all'indirizzo dichiarato. Convocato il titolare dell'agenzia
nel suo ufficio, alla presenza del collaboratore che aveva depositato le richieste, il maresciallo gli aveva riferito di dover denunciare i richiedenti, perché non li aveva trovati in casa (replicando al titolare dell'agenzia il quale sosteneva che si era trattato di un'assenza temporanea per motivi di lavoro) e di dovere pertanto denunciare anche il collaboratore del titolare dell'agenzia, a meno che non gli fossero stati corrisposti mille euro. Per evitare la denuncia, sentendosi pressato, aveva versato al maresciallo 500 euro. Prima di versare la seconda tranche però il titolare dell'agenzia denunciava il maresciallo alla polizia municipale, concordando di avvertirla in occasione della consegna. Nel giorno prestabilito consegnava 250 euro in banconote al maresciallo, che quindi veniva arrestato.

Per la difesa serve essere titolari dei poteri attribuiti all'agente

Tra i motivi del ricorso in Cassazione il difensore dell'imputato, dopo aver premesso che il maresciallo era deputato unicamente ad effettuare gli accertamenti ed a riferirne l'esito all'ufficiale di stato civile, faceva presente che "solo nel caso in cui la persona offesa fosse stata indotta a temere un danno ingiusto derivante da un uso illegittimo di un potere, effettivamente attribuito all'agente, sarebbe stato configurabile il reato di concussione". Il maresciallo infatti non aveva il potere di rigettare le istanze anagrafiche, poiché detta competenza spetta all'ufficiale di stato civile.

Cassazione: per la concussione è sufficiente abusare della qualità

La Corte di Cassazione, in disaccordo con la difesa dell'imputato ritiene che "la difesa sembra trascurare che nel caso di specie (..) all'imputato si contesta l'abuso della qualità di pubblico ufficiale e non l'abuso dei relativi poteri. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di concussione la nozione di "abuso delle "qualità" postula una condotta che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto attivo, si manifesti quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo stesso ricoperta nei confronti del privato (Sez. 6, n. 45034 del 09/07/2010), strumentalizzazione che deve, comunque, attenere ad un possibile, e pure prospettato, esercizio abusivo, da parte dell'agente, dei suoi poteri di pubblico ufficiale. Si è infatti, affermato che l'abuso di qualità rileva anche quando sia esplicitato in rapporto ad atti non rientranti nella competenza funzionale dell'agente, laddove questi ne lasci presumere un esercizio informale o di fatto (Sez. 6, n. 10604 del 12/02/2014; Sez. 6, n. 24272 del 24/04/2009). Qualora, infatti, come nel caso in esame, l'ipotesi d'accusa sia "l'abuso della qualità" rivestita dal soggetto non è necessario ai fini della configurabilità del reato che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa od alla dazione di denaro o di altra utilità: é quindi, sufficiente che la vittima percepisca come "probabile" o anche solo come "possibile" un'estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico ufficiale non favorevole ai propri interessi e, per tal motivo, si senta costretto o indotto a dare o promettere l'utilità richiesta".

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Cassazione sentenza n. 29661-2018

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