Il vigile può annullare la multa fino a quando non è notificata al trasgressore. Lo dice una circolare del 1995 del Ministero dell'Interno

di Annamaria Villafrate - A chi non è capitato di trovare sotto i tergicristalli dell'auto una contravvenzione e di aver tentato di farsela annullare dal vigile presente nelle vicinanze? In queste circostanze, è bene sapere che fino a quando la multa non viene redatta e notificata al trasgressore, l'organo accertatore ha ancora il potere di annullarla d'ufficio o con ricorso in autotutela. Vediamo cosa dicono la circolare 68/1995 del Ministero dell'interno, il Regolamento di attuazione al C.d.S e come la Cassazione giudica gli agenti accertatori che decidono di non fare la multa.


Avviso di accertamento e multa: differenze

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Chiariamo innanzitutto che, nel momento in cui ad esempio, si lascia l'auto nel parcheggio a pagamento con il ticket scaduto e ci si allontana, il vigile che rileva l'infrazione, non trovando il proprietario è costretto a lasciare sul parabrezza un "avviso di accertamento". Questo foglietto, che non è una multa

vera e propria, è una comunicazione che permette all'automobilista di pagare la sanzione entro 15 giorni senza il costo delle spese postali, che sono invece addebitate se, non pagando nel termine suddetto, l'organo accertatore spedisce la contravvenzione a mezzo raccomandata. La multa vera e propria quindi è quella che viene notificata a casa con raccomandata a/r, che si può impugnare con ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.

Avviso di accertamento: si può annullare se non è perfezionato

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La premessa sull'avviso di accertamento è necessaria perché quando ci si chiede se il vigile può annullare la "multa", in realtà ci si deve riferire a questo foglietto che lascia sul parabrezza, non al verbale che viene spedito a casa. Detto questo, il vigile può annullare l'avviso di accertamento dopo aver ascoltato le proteste dell'automobilista?

La risposta è contenuta nella Circolare n. 66/1995, Prot. n. M/2413 del Ministero dell'Interno:" Il verbale di accertamento, infatti, è atto esclusivo dell'agente che lo ha redatto, riferibile alla sua responsabilità di soggetto che ha proceduto al riscontro di comportamenti e che in questa attività valutativa opera in posizione di autonomia persino rispetto alla struttura organizzativa di appartenenza, restando sottoposto soltanto ai poteri di verifica dell'autorità a ciò espressamente legittimata dalla legge, che agisce in una ottica neutra e imparziale. Per ciò, può dirsi che il verbale di accertamento, una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità tanto dell'agente che lo ha redatto, che dell'ufficio al quale egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo."

Dalla lettura di questo stralcio della circolare emerge che l'avviso di accertamento esce dalla disponibilità dell'agente accertatore solo quando è perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, ossia nel momento in cui viene redatto e notificato al trasgressore. Fino a quando non si realizzano queste formalità il vigile può annullare la contravvenzione.

Il vigile non è più sul posto: cosa si può fare?

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Che cosa succede però se, non trovando il vigile nelle vicinanze, non si può contestare immeditamente la sanzione? L'unica cosa da fare è recarsi al più presto presso gli uffici dell'organo accertatore. In questo caso però si possono verificare due casi:

  • l'avviso di accertamento non si è ancora perfezionato, ovvero non è stato ancora formalizzato e spedito al trasgressore: in questo caso si può fare ricorso presentando un'istanza in autotutela direttamente al Comando;
  • la contravvenzione è già stata redatta e spedita: non resta che fare ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni, o al Prefetto entro 60 giorni, in entrambi i casi dalla contestazione immediata o dalla notifica.

Ricorso in autotutela: quando si può fare?

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Il ricorso in autotutela al Comando dell'organo accertatore esperibile contro il preavviso di accertamento però si può fare solo in alcuni casi. A stabilirlo l'art. 386 comma 3 del Regolamento attuazione codice della strada il quale prevede che: "Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, a istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti".

Il ricorso in autotutela quindi è esperibile quando, nel redigere il preavviso, l'agente accertatore :

  • commette un errore di persona, identificando come proprietario dell'auto un soggetto diverso;
  • notifica la multa al vecchio proprietario dell'auto, ovvero dopo il passaggio di proprietà e la trascrizione dell'atto di vendita;
  • rileva un numero di targa errato.

Il ricorso in autotutela può essere presentato in carta semplice direttamente all'ufficio accertatore oppure spedita via PEC o a mezzo raccomandata a/r, indicando i dati del ricorrente, quelli che identificano il preavviso di accertamento e i motivi per i quali si ritiene illegittima la contravvenzione.

Cassazione: il vigile può decidere di non fare la multa

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Cosa accade invece se è il vigile a decide di sua spontanea volontà di non elevare la contravvenzione al trasgressore? Un'interessante sentenza della Cassazione penale, la n. 46788/2017, ha sciolto questo dubbio disponendo che:

  • non commette il reato di omissione di atti d'ufficio il vigile che, in presenza di un'infrazione al Codice della Strada (nel caso di specie il conducente circolava senza assicurazione) non eleva la multa al contravventore, visto che non si tratta di un atto urgente che deve essere emesso per ragioni di ordine pubblico, igiene o sicurezza;
  • non commette neppure reato di abuso d'ufficio se la condotta non è motivata dal fatto di voler trarre un ingiusto vantaggio patrimoniale o di recare un danno ingiusto ad altri.

Circolare Ministero dell'interno n. 66/1995
Cassazione penale n. 46788/2017

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