La Cassazione conferma il licenziamneto per giusta causa del dipendente che ha commesso atti osceni in danno di una collega a un meeting di lavoro

di Lucia Izzo - Via libera al licenziamento per giusta causa nei confronti del dipendente che ha commesso atti osceni in danno di una collega a un meeting di lavoro.


Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 13979/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un lavoratore licenziato dalla società per aver commesso atti osceni in danno di una collega in occasione di un meeting di lavoro.


Ciononostante, l'uomo contesta la decisione ritenendo non provato l'addebito in quanto sarebbero state inattendibili le dichiarazioni rese dalla predetta collega, denunciante il fatto circa un mese dopo e costituitasi parte civile nel processo penale a suo carico.

Rischia il licenziamento per giusta causa chi commette atti osceni verso i colleghi

Una doglianza inammissibile per gli Ermellini secondo cui non sussiste alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., che si sarebbe configurato solo ove il giudice avesse attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate dalla norma.


Non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 del codice di procedura civile.


Neppure possono ritenersi violati gli artt. 115 e 116 c.p.c. per un'erronea valutazione, come quella prospettata dal ricorrente, del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.


La censura del ricorrente, conclude il giudice, si risolve piuttosto in un'inammissibile contestazione dell'accertamento in fatto e della valutazione probatoria della Corte territoriale, pure sorretti da un ragionamento argomentativo corretto, nella sottesa ma evidente sollecitazione di un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità.

Cass., sezione lavoro, sent. n. 13979/2018

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