La giurisprudenza ritiene responsabile il custode per l'intralcio alla circolazione provocato dall'animale, salvo si dimostri il caso fortuito

di Lucia Izzo - Viaggiare in autostrada può nascondere insidie e imprevisti che non sempre si ricollegano alla condotta degli altri utenti della strada. Non è raro, infatti, assistere all'invasione improvvisa della carreggiata da parte di animali vaganti la cui condotta imprevista può impedire alle vetture che viaggiano a velocità sostenuta di adottare manovre tempestive e sicure per evitare l'impatto.


Ne derivano incidenti che possono anche coinvolgere altre vetture e, quando una simile infausta conseguenza si realizza, si pone il problema della responsabilità risarcitoria dei danni provocati dalla presenza di animali sulla carreggiata.


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La giurisprudenza sul punto è granitica nel ritenere il custode responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, ovvero che il danno si è verificato, se non nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, quantomeno per l'insorgenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni.


La presenza di un animale sull'autostrada, incidendo in termini significativamente negativi sulla sua utilizzabilità, fa assumere alla cosa una condizione assolutamente pericolosa e potenzialmente lesiva per i fruitori della stessa.

Animali vaganti: quando è responsabile l'autostrada?

Nella sentenza n. 11016/2011, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto responsabile l'ente gestore dell'autostrada per l'incidente occorso al conducente di un'autovettura che, per evitare l'impatto con una volpe ferma sulla sua corsia di marcia, aveva sterzato, andando così a collidere contro la rete di recinzione

I giudici, decidendo sulla vicenda, forniscono importanti chiarimenti in materia: in primis, si rammenta il carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, quindi, perché essa possa in concreto configurarsi, è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente invece sul custode.

Inoltre, laddove non possa applicarsi la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, la Cassazione ritiene che l'ente proprietario risponderà dei danni subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 del codice.

In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

Infine, una volta allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un'autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta all'attore in responsabilità, sia nell'ambito della tutela offerta dall'art, 2051 c.c, sia alla stregua del principio generale del neminem laedere (ex art. 2043 c.c), provarne anche la specie, la quale semmai potrà essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito.

Animali vaganti: la recinzione integra non prova il caso fortuito

La più recente sentenza n. 11785/2017 (leggi: Animali in autostrada: chi paga i danni all'auto?), ha ulteriormente precisato che, dunque, sarà il danneggiato dover dimostrare che il danno da lui riportato era conseguenza della inesatta e imprevista presenza sulla carreggiata di un animale selvatico con cui non aveva potuto evitare la collisione.

La società di gestione, invece, nel dare la prova del caso fortuito, deve in sostanza dedurre che la presenza dell'animale sulla carreggiata era determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad esempio, la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, a opera di vandali, oppure l'inopinato abbandono dell'animale sulla sede autostradale a opera di terze persone.

In particolare, per gli Ermellini non rappresenta caso fortuito il fatto che nel tratto autostradale interessato dall'incidente la recinzione fosse integra, come avvenuto nel caso di specie: anzi, tale circostanza conferma che il danno è stato conseguenza dell'inefficace esercizio, da parte del custode, dei poteri di sorveglianza della cosa (ad esempio a causa dell'inadeguatezza della recinzione stessa a tenere lontani gli animali).

Animali in autostrada e concorso di colpa del conducente

Gli ormai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sono stati fatti propri anche dai giudici di merito, come dimostra la sentenza n. 377/2015 resa dal Giudice di Pace di Mercato S. Severino (qui sotto allegata).

Il magistrato onorario ha ritenuto di dover condannare la società Autostrade al risarcimento dei danni patiti da un camionista che aveva perso il controllo del mezzo nell'evitare la collisione con un cane che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata.

Per il giudice, la società avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora lo stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere la condizione pericolosa che, nel caso in esame, è rappresentata dalla presenza dell'animale vagante.

Tuttavia, il magistrato non omette di valutare anche l'apporto di responsabilità dello stesso danneggiato quantificato nel 50%, essendo risultata la sua condotta di guida non particolarmente adeguata alle circostanze sotto il profilo della velocità impressa al veicolo condotto, tenuto conto del tratto di strada curvilineo e reso viscido dalla pioggia.

Infatti, spiega il giudice, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea a integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce mera difesa.

Questa dovrà essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito (cfr. Cass n. 20619/2014).

Si ringrazia l'Avv. Gennaro Ambrosio per il provvedimento del Giudice di Pace di Mercato S. Severino

Giudice di Pace di Mercato S. Severino, sent. n. 377/2015

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